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Sentenza

Sentenza n. 626/2026 - Genova, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 28.5.2025, n. 180.

Giustizia amministrativa202600284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 28 maggio 2025, n. 180, relativa all’attribuzione della carta del docente e delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 28 maggio 2025, n. 180. Tale pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente del valore di euro 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024, nonché, per l’anno scolastico 2024/2025, la somma da determinarsi secondo l’art. 1, comma 572, della legge n. 207/2024 e i relativi decreti attuativi, oltre agli accessori dovuti. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Risultava inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Rilevata l’assenza di contestazioni sostanziali da parte del Ministero e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Savona entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito delle somme corrispondenti all’annualità oggetto del giudizio. Per l’ulteriore ipotesi di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, disponendo che provveda in sostituzione dell’amministrazione entro i successivi trenta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per procedere giudizialmente all’esecuzione del titolo nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 1, comma 572, l. n. 207/2024

    la somma che sarà determinata ... nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione

    La disposizione è richiamata quale parametro per la determinazione dell’importo relativo all’annualità 2024/2025 della carta del docente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    oltre a interessi o rivalutazione ... dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    La sentenza del giudice del lavoro aveva previsto il riconoscimento degli accessori, interessi o rivalutazione, dal momento di maturazione del diritto sino all’effettiva attribuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando l’amministrazione non esegue una pronuncia esecutiva e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un titolo giudiziale che impone l’attribuzione di una prestazione determinata o determinabile, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire specificamente il comando giudiziale entro un termine assegnato.
  • L’assenza di contestazioni sostanziali dell’amministrazione resistente, unitamente all’inadempimento protratto, consente di accertare l’inottemperanza e di impartire direttamente le modalità esecutive necessarie.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche preventivamente per l’eventualità di ulteriore inadempimento, attribuendogli il compito di sostituirsi all’amministrazione entro un termine successivo a quello assegnato all’autorità obbligata.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza; la loro liquidazione può tenere conto del carattere seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio alle procedure esecutive mobiliari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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