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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15851/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale specifica sostenendo: 1) vizio di motivazione e insufficienza probatoria sulla sussistenza della condotta materiale di distruzione/occultamento delle scritture contabili, posto che non vi sarebbe prova certa dell'esistenza delle scritture in epoca anteriore al suo conferimento dell'incarico e le attestazioni provengono da coimputati o da dichiarazioni generiche; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'elemento soggettivo, deducendo che il dolo specifico non sarebbe dimostrato e che il ricorrente era un semplice prestanome all'oscuro della gestione; 3) richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice in ragione della presunta estraneità e ignoranza dello stato patrimoniale e delle distrazioni operate da amministratori di fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto che la mancanza, oggettivamente accertata, delle scritture contabili relative al periodo di gestione del ricorrente costituisca il fatto materiale del reato di bancarotta fraudolenta documentale (reato di mera condotta), indipendentemente dalla prova dell'effettiva esistenza precedente dei documenti o dalla possibilità di ricostruirli. Ha richiamato l'obbligo dell'amministratore subentrante di verificare la regolarità delle consegne e, in caso di documentazione mancante, di provvedere alla ricostruzione o alla regolarizzazione, gravando sul ricorrente l'onere di provare che il mancato rinvenimento dipendesse da cause a lui non imputabili. Sotto il profilo soggettivo, la Corte ha ritenuto provato il dolo specifico sulla base della complessiva ricostruzione, in particolare della ricezione di un compenso per l'incarico e della distruzione volontaria e consapevole della documentazione (come emerso dalle dichiarazioni rese nel procedimento fiscale parallelo). Ha escluso la riqualificazione in bancarotta semplice e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2

    art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.

    Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte interpreta il reato come reato di mera condotta che si perfeziona con la distruzione, sottrazione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, punito per l'idoneità a creare pericolo alle ragioni creditorie, indipendentemente dall'effettiva impossibilità di ricostruzione.

  • legge fallimentare, art. 217

    Regola la bancarotta semplice; la Corte ricorda la distinzione tra questa ipotesi (anche senza dolo, per negligenza) e la bancarotta documentale fraudolenta che richiede dolo specifico.

  • giurisprudenza (Sez. 5, n. 2493 del 17/12/1982, dep. 1983)

    Sez. 5, n. 2493 del 17/12/1982, dep. 1983, Rv. 158016

    Conferma il principio per cui la distruzione o sottrazione dei libri contabili configura il reato di bancarotta documentale come reato di mera condotta, sanzionato anche se la ricostruzione del patrimonio è comunque possibile.

  • giurisprudenza (Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015)

    Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv. 262588

    Sostiene che la rilevanza del reato non dipende dalla possibilità di ricostruire aliunde la documentazione.

  • giurisprudenza (Sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019)

    Sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019 (non massimata)

    Affronta l'onere dell'amministratore subentrante di verificare le consegne e ricostruire o regolarizzare la documentazione contabile mancante o irregolare.

  • giurisprudenza (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251)

    Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251

    Stabilisce che il ruolo di amministratore di diritto comporta l'obbligo personale di tenuta e conservazione delle scritture, senza che lo status di 'prestanome' esoneri automaticamente da tale obbligo.

  • giurisprudenza (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630)

    Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630

    Ribadisce la distinzione tra bancarotta documentale fraudolenta (con dolo di arrecare pregiudizio ai creditori) e bancarotta semplice (anche per colpa o negligenza).

  • giurisprudenza (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983)

    Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983

    Precisa che il dolo specifico può essere desunto dalla ricostruzione complessiva della vicenda e dalle circostanze che evidenziano la finalizzazione all'occultamento delle vicende gestionali.

Massime di principio

  • La distruzione, sottrazione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili integra la bancarotta fraudolenta documentale come reato di mera condotta: non è necessario dimostrare che la ricostruzione del patrimonio sia divenuta concretamente impossibile.
  • L'amministratore subentrante ha l'obbligo attivo di verificare le consegne dal precedente amministratore e, in caso di documentazione mancante o irregolare, di ricostruirla o regolarizzarla; l'onere probatorio di dimostrare che il mancato rinvenimento non è a lui imputabile grava sul nuovo amministratore.
  • Il dolo specifico (finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto) può essere desunto dalle circostanze della vicenda, incluse condotte volontarie di distruzione/occultamento e il contesto (es. ricezione di compenso pur essendo amministratore 'di facciata').
  • Lo status di 'prestanome', o la condizione di non piena consapevolezza gestionale, non esclude automaticamente la responsabilità per la mancata tenuta o conservazione delle scritture contabili inerenti alla carica svolta.
  • La mera prospettazione di inutilizzabilità di dichiarazioni rese in altri procedimenti non è sufficiente a scalfire la loro utilizzabilità probatoria quando siano coerenti con la ricostruzione complessiva.
  • La riqualificazione in bancarotta semplice è esclusa se sussiste prova del dolo specifico; la differenza tra le fattispecie è centrale nella valutazione della responsabilità penale.

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