Cassazione Civile, Ordinanza n. 31396/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un licenziamento disciplinare intimato da un'azienda ospedaliera. Il lavoratore aveva prima tentato di proporre il ricorso in via telematica tramite PCT entro il termine di decadenza previsto per l'impugnazione del licenziamento; il sistema aveva rilasciato le quattro PEC di rito. Successivamente, però, nei giudizi di merito era emerso un problema sul deposito: secondo una nota tecnica richiamata dalla corte territoriale, il file telematico presentava anomalie (indirizzamento a un ufficio giudiziario diverso e difformità tra firmatario e indirizzo PEC), mentre il ricorso cartaceo depositato successivamente era stato sottoscritto da un difensore diverso. La corte d'appello aveva ritenuto che queste circostanze escludessero la regolarità del primo deposito e, quindi, la rimessione in termini, dichiarando maturata la decadenza ex art. 6 l. 604/1966. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con sette motivi, deducendo: violazione delle regole sul deposito telematico e sulla rimessione in termini; nullità per utilizzo di una prova non dedotta; violazione del contraddittorio; errata valutazione delle ricevute PEC, che avrebbero valore di prova privilegiata; omesso esame del fatto decisivo costituito dal deposito telematico del 3.11.2017; omessa pronuncia sulla domanda di annullamento del licenziamento e sull'eccezione di disconoscimento della copia; falsa applicazione dell'art. 2719 c.c. e della disciplina sulla decadenza. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, i motivi centrati sulla regolarità del deposito telematico e sulla tempestività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi di ricorso n. 1, 4, 5 e 7, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della corte d'appello di Messina e ha rinviato alla stessa corte, in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando il principio secondo cui, quando il deposito telematico si è perfezionato con l'emissione di tutte le PEC previste e non sono emerse anomalie segnalate dal sistema in tempo utile, non può essere negata automaticamente la tempestività dell'impugnazione né la rimessione in termini sulla base di irregolarità postume o della mera diversità del difensore che ha poi sottoscritto il ricorso cartaceo. La corte di rinvio dovrà quindi esaminare il ricorso del lavoratore nel merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 153, comma 2, c.p.c.
richiamato come base della rimessione in termini, da valutare in presenza di causa non imputabile alla parte
art. 294, comma 2, c.c.
richiamato nel quadro della decadenza/temporaneità dell'impugnazione
art. 6, comma 2, L. 604/1966
termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento; la Corte afferma che, in presenza di deposito telematico perfezionato, non può dichiararsi la decadenza
art. 45, comma 1, D.Lgs. 82/2005
richiamato nella disciplina del documento informatico e del valore del deposito telematico
art. 48, commi 1 e 2, D.Lgs. 82/2005
richiamato per la validità e il valore giuridico della trasmissione via PEC
artt. 3, 4, 6, 8, 11, D.P.R. 68/2005
richiamati come norme tecniche sulla PEC e sulle relative ricevute
artt. 13, 16, 34, D.M. Giustizia n. 44/2011
richiamati come disciplina regolamentare del processo civile telematico
artt. 4 e 14, Provvedimento DGSIA 16/4/2014
richiamati per le specifiche tecniche del deposito telematico
art. 115, comma 1, c.p.c.
invocato nel motivo di nullità per asserita utilizzazione di prova non dedotta
art. 101, comma 2, c.p.c.
richiamato in tema di contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio
art. 116, comma 1, c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove documentali e delle PEC
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere probatorio in tema di regolare deposito e tempestività
art. 2699 c.c.
richiamato nel motivo sulla prova documentale
art. 2700 c.c.
richiamato nel motivo sulla fede privilegiata della documentazione
art. 16-bis, comma 7, D.L. 179/2012
norma chiave: il deposito telematico si ha per avvenuto al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna; la Corte afferma che, se il procedimento si conclude senza errori, la tempestività si perfeziona con la seconda PEC
art. 1, comma 48, L. 92/2012
richiamato per il rito di impugnazione del licenziamento
art. 416 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta omessa considerazione di fatti e difese
art. 1442 c.c.
richiamato nel motivo, ma non decisivo nella ratio
art. 2719 c.c.
richiamato per il disconoscimento della conformità della copia; la Corte esclude che ciò possa, da solo, travolgere la regolarità del deposito telematico già perfezionato
art. 214 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla contestazione della copia
art. 215 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla contestazione della copia
art. 380-bis1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale della causa
art. 196-sexies disp. att. c.p.c.
richiamato come disciplina sopravvenuta sostanzialmente confermativa del principio per cui il deposito telematico si perfeziona con la conferma di completamento della trasmissione
art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.
richiamato per il computo del termine quando la ricevuta di consegna è generata entro la scadenza
Massime di principio
- Nel processo civile telematico, il deposito dell'atto si perfeziona, in via ordinaria, con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia; se il procedimento si conclude senza anomalie segnalate dal sistema, non può essere negata ex post la tempestività del deposito sulla base di irregolarità non tempestivamente rilevate.
- Quando il sistema telematico emette anche la quarta PEC di accettazione del deposito da parte della cancelleria, l'atto si considera stabilizzato nel circuito processuale e non può essere travolto da una successiva contestazione fondata su verifiche postume che non abbiano impedito l'accettazione del deposito.
- Se emergono errori tecnici o formali idonei a impedire il regolare perfezionamento del deposito, occorre verificare in concreto se il sistema abbia segnalato tempestivamente l'anomalia e se la parte abbia potuto rimediare; in mancanza di segnalazione di errore e in presenza di esito positivo del deposito, non può essere attribuita alla parte una decadenza non compatibile con l'affidamento riposto nelle ricevute telematiche.
- La diversità tra il difensore che ha sottoscritto un primo atto telematico e il difensore che sottoscrive un successivo atto cartaceo di rimessione in termini non è di per sé sufficiente a escludere la ritualità del primo deposito né a negare automaticamente la rimessione in termini, se entrambi gli atti sono riferibili alla medesima parte e manca la prova che il deposito iniziale non si sia perfezionato.
- Nelle controversie soggette a termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento, il giudice deve accertare in modo rigoroso la reale formazione del deposito telematico e non può fondare la declaratoria di decadenza su una mera ricostruzione postuma smentita dalle ricevute del sistema e dall'avvenuta accettazione informatica del deposito.
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