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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31396/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un licenziamento disciplinare intimato da un'azienda ospedaliera. Il lavoratore aveva prima tentato di proporre il ricorso in via telematica tramite PCT entro il termine di decadenza previsto per l'impugnazione del licenziamento; il sistema aveva rilasciato le quattro PEC di rito. Successivamente, però, nei giudizi di merito era emerso un problema sul deposito: secondo una nota tecnica richiamata dalla corte territoriale, il file telematico presentava anomalie (indirizzamento a un ufficio giudiziario diverso e difformità tra firmatario e indirizzo PEC), mentre il ricorso cartaceo depositato successivamente era stato sottoscritto da un difensore diverso. La corte d'appello aveva ritenuto che queste circostanze escludessero la regolarità del primo deposito e, quindi, la rimessione in termini, dichiarando maturata la decadenza ex art. 6 l. 604/1966. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con sette motivi, deducendo: violazione delle regole sul deposito telematico e sulla rimessione in termini; nullità per utilizzo di una prova non dedotta; violazione del contraddittorio; errata valutazione delle ricevute PEC, che avrebbero valore di prova privilegiata; omesso esame del fatto decisivo costituito dal deposito telematico del 3.11.2017; omessa pronuncia sulla domanda di annullamento del licenziamento e sull'eccezione di disconoscimento della copia; falsa applicazione dell'art. 2719 c.c. e della disciplina sulla decadenza. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, i motivi centrati sulla regolarità del deposito telematico e sulla tempestività dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi di ricorso n. 1, 4, 5 e 7, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della corte d'appello di Messina e ha rinviato alla stessa corte, in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando il principio secondo cui, quando il deposito telematico si è perfezionato con l'emissione di tutte le PEC previste e non sono emerse anomalie segnalate dal sistema in tempo utile, non può essere negata automaticamente la tempestività dell'impugnazione né la rimessione in termini sulla base di irregolarità postume o della mera diversità del difensore che ha poi sottoscritto il ricorso cartaceo. La corte di rinvio dovrà quindi esaminare il ricorso del lavoratore nel merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato come base della rimessione in termini, da valutare in presenza di causa non imputabile alla parte

  • art. 294, comma 2, c.c.

    richiamato nel quadro della decadenza/temporaneità dell'impugnazione

  • art. 6, comma 2, L. 604/1966

    termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento; la Corte afferma che, in presenza di deposito telematico perfezionato, non può dichiararsi la decadenza

  • art. 45, comma 1, D.Lgs. 82/2005

    richiamato nella disciplina del documento informatico e del valore del deposito telematico

  • art. 48, commi 1 e 2, D.Lgs. 82/2005

    richiamato per la validità e il valore giuridico della trasmissione via PEC

  • artt. 3, 4, 6, 8, 11, D.P.R. 68/2005

    richiamati come norme tecniche sulla PEC e sulle relative ricevute

  • artt. 13, 16, 34, D.M. Giustizia n. 44/2011

    richiamati come disciplina regolamentare del processo civile telematico

  • artt. 4 e 14, Provvedimento DGSIA 16/4/2014

    richiamati per le specifiche tecniche del deposito telematico

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    invocato nel motivo di nullità per asserita utilizzazione di prova non dedotta

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato in tema di contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove documentali e delle PEC

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere probatorio in tema di regolare deposito e tempestività

  • art. 2699 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prova documentale

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nel motivo sulla fede privilegiata della documentazione

  • art. 16-bis, comma 7, D.L. 179/2012

    norma chiave: il deposito telematico si ha per avvenuto al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna; la Corte afferma che, se il procedimento si conclude senza errori, la tempestività si perfeziona con la seconda PEC

  • art. 1, comma 48, L. 92/2012

    richiamato per il rito di impugnazione del licenziamento

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta omessa considerazione di fatti e difese

  • art. 1442 c.c.

    richiamato nel motivo, ma non decisivo nella ratio

  • art. 2719 c.c.

    richiamato per il disconoscimento della conformità della copia; la Corte esclude che ciò possa, da solo, travolgere la regolarità del deposito telematico già perfezionato

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla contestazione della copia

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla contestazione della copia

  • art. 380-bis1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale della causa

  • art. 196-sexies disp. att. c.p.c.

    richiamato come disciplina sopravvenuta sostanzialmente confermativa del principio per cui il deposito telematico si perfeziona con la conferma di completamento della trasmissione

  • art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.

    richiamato per il computo del termine quando la ricevuta di consegna è generata entro la scadenza

Massime di principio

  • Nel processo civile telematico, il deposito dell'atto si perfeziona, in via ordinaria, con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia; se il procedimento si conclude senza anomalie segnalate dal sistema, non può essere negata ex post la tempestività del deposito sulla base di irregolarità non tempestivamente rilevate.
  • Quando il sistema telematico emette anche la quarta PEC di accettazione del deposito da parte della cancelleria, l'atto si considera stabilizzato nel circuito processuale e non può essere travolto da una successiva contestazione fondata su verifiche postume che non abbiano impedito l'accettazione del deposito.
  • Se emergono errori tecnici o formali idonei a impedire il regolare perfezionamento del deposito, occorre verificare in concreto se il sistema abbia segnalato tempestivamente l'anomalia e se la parte abbia potuto rimediare; in mancanza di segnalazione di errore e in presenza di esito positivo del deposito, non può essere attribuita alla parte una decadenza non compatibile con l'affidamento riposto nelle ricevute telematiche.
  • La diversità tra il difensore che ha sottoscritto un primo atto telematico e il difensore che sottoscrive un successivo atto cartaceo di rimessione in termini non è di per sé sufficiente a escludere la ritualità del primo deposito né a negare automaticamente la rimessione in termini, se entrambi gli atti sono riferibili alla medesima parte e manca la prova che il deposito iniziale non si sia perfezionato.
  • Nelle controversie soggette a termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento, il giudice deve accertare in modo rigoroso la reale formazione del deposito telematico e non può fondare la declaratoria di decadenza su una mera ricostruzione postuma smentita dalle ricevute del sistema e dall'avvenuta accettazione informatica del deposito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudizialeOnere della provaNullitàDecadenzaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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