Sentenza n. 508/2026 - Bari, Sezione 2
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) sull’istanza di valutazione d’impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, presentata da parte ricorrente in relazione al progetto di un impianto eolico, denominato “Parco eolico Santeramo”, costituito da n. 11 aerogeneratori con potenza unitaria di 6,4 MW, per una potenza complessiva pari a 70,4 MW, da realizzarsi nel Comune di Santeramo in Colle (BA), con le opere di connessione e infrastrutturali da realizzarsi anche nel Comune di Matera (MT), nonché a fronte della diffida trasmessa dalla Società al MASE con PEC del 3 marzo 2025; per la condanna del MASE alla conclusione del procedimento mediante l’adozione del provvedimento finale di VIA ex art. 25, comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006 entro un congruo termine, comunque non superiore a giorni trenta, ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., a valle dell’accertamento del relativo obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.p.a.; nonché per l’accertamento: - della condotta parimenti inerte del Ministero della cultura (MIC) in ordine al rilascio del parere di sua competenza nell’ambito della procedura di VIA avviata dalla Società, e della conseguente formazione del silenzio-assenso quanto al predetto parere ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, commi 1 e 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, e dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990; - del diritto della Società, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 152/2006; per la condanna del MASE al rimborso alla Società della somma pari a € 18.318,56.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla procedura di VIA relativa a un impianto eolico on-shore di potenza complessiva pari a 70,4 MW, nonché mancata corresponsione del rimborso del 50% dei diritti di istruttoria
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 28 dicembre 2022 un'istanza di VIA per la realizzazione e l'esercizio di un parco eolico composto da 11 aerogeneratori, con opere di connessione anche in altro Comune. Dopo la verifica di completezza e la pubblicazione del progetto, l'amministrazione ha avviato la consultazione pubblica; a seguito della trasmissione di integrazioni volontarie, la consultazione è stata rinnovata e si è conclusa nel marzo 2024. Nonostante le diffide del 20 giugno 2024 e del 3 marzo 2025, la procedura risultava ancora ferma presso la Commissione tecnica PNRR-PNIEC. La ricorrente ha dedotto la violazione dei termini perentori previsti dagli artt. 8, comma 1-bis, e 25 del d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990, dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, tutela dell'affidamento e certezza del diritto, degli obiettivi del PNIEC e dei principi eurounitari di accelerazione e semplificazione delle procedure per gli impianti da fonti rinnovabili. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio del MASE, l'ordine di conclusione del procedimento di VIA, l'accertamento dell'inerzia del MIC e della formazione del silenzio-assenso sul relativo parere, nonché il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, pari a 18.318,56 euro.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato che i termini del procedimento di VIA sono perentori e che, dopo la pubblicazione della documentazione progettuale e la conclusione della consultazione pubblica, erano ampiamente decorsi sia il termine di 30 giorni dalla conclusione della consultazione sia il termine complessivo di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione, senza che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC avesse espresso la propria determinazione. Il giudice ha precisato che il concerto del MIC si colloca in una fase successiva rispetto alla stasi iniziale, essendo anzitutto necessario che la Commissione tecnica si esprima e predisponga lo schema di provvedimento. Ha quindi ordinato alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di esprimersi e predisporre, senza vincolo di contenuto, lo schema di VIA entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo agli ulteriori organi ministeriali di procedere successivamente nei termini dell'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006. È stato inoltre riconosciuto il diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori, previa verifica dell'importo originariamente versato, quale conseguenza automatica del superamento dei termini procedimentali. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un'eventuale successiva istanza di parte. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 1-bis, d.lgs. n. 152/2006
La disposizione attribuisce priorità alla trattazione dei procedimenti relativi, tra gli altri, agli impianti eolici on-shore di potenza nominale pari o superiore alla soglia prevista.
art. 23 d.lgs. n. 152/2006
Disciplina la presentazione dell'istanza e la pubblicazione della documentazione ai fini dell'avvio del procedimento di VIA.
art. 24 d.lgs. n. 152/2006
Disciplina la consultazione pubblica nell'ambito del procedimento di VIA; la rinnovazione della consultazione rileva ai fini della scansione procedimentale.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006
Prevede che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC si esprima entro 30 giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione; nei successivi 30 giorni il MASE adotta il provvedimento di VIA, previo concerto del MIC entro 20 giorni.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006
Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33
Il superamento dei termini del procedimento determina il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, quale conseguenza diretta e automatica del ritardo.
art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006
Qualifica come perentori tutti i termini del procedimento di VIA.
art. 3-bis d.lgs. n. 152/2006
Le norme ambientali possono essere derogate, modificate o abrogate soltanto con dichiarazione espressa di successive leggi, nel rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze regionali e locali.
art. 2, comma 1, l. n. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990
Costituisce il riferimento generale per la speciale figura di indennizzo da ritardo cui è ricondotto il rimborso previsto dall'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006.
art. 31 c.p.a.
Consente l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere in presenza di inerzia.
art. 117 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo, accertato l'illegittimo silenzio, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA, i termini previsti dall'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 hanno natura perentoria; il loro inutile decorso consente di accertare l'illegittimità del silenzio e di ordinare all'amministrazione la conclusione del procedimento.
- Per i procedimenti soggetti all'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC deve esprimersi entro 30 giorni dalla conclusione della consultazione pubblica e comunque entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione progettuale; il superamento di tali termini integra inerzia illegittima.
- Quando la stasi si verifica prima della determinazione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, il concerto del Ministero della cultura si colloca in una fase successiva e non impedisce l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di attivare anzitutto la fase tecnica presupposta.
- Il superamento dei termini di cui all'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 comporta automaticamente il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsti dall'art. 33 dello stesso decreto, previa verifica dell'importo effettivamente versato.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare agli organi amministrativi coinvolti di procedere in successione entro i rispettivi termini normativi, senza vincolare il contenuto della determinazione amministrativa finale.
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