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Sentenza

Sentenza n. 958/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di decadenza definitiva dalla concessione di spazio acqueo per ormeggio, nonché comunicazione di avvio del relativo procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la decadenza dalla concessione di spazio acqueo intestata al loro dante causa, deceduto il 27 febbraio 2023, deducendo: violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti gli eredi e per omessa o insufficiente valutazione delle osservazioni; violazione degli artt. 3 e 4 l. 241/1990 per difetto di motivazione; erronea applicazione dell’art. 46 del Codice della navigazione; applicazione retroattiva dell’art. 7 del Regolamento comunale sul Canone unico patrimoniale, con lesione dell’affidamento; violazione delle regole sulle notificazioni e sul domicilio digitale INAD; inefficacia degli atti nei confronti di uno degli eredi, che aveva affermato di avere avuto conoscenza tardiva della vicenda. I ricorrenti hanno inoltre valorizzato il pagamento dei canoni, la comproprietà del natante, l’uso dello spazio acqueo, una successiva istanza di voltura e il pagamento del canone per il 2026, sostenendo anche la formazione del silenzio-assenso sulla voltura.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha rilevato che l’art. 7, comma 2, del Regolamento CUP prevedeva la decadenza automatica della concessione intestata a una persona fisica deceduta, salvo presentazione da parte degli eredi della segnalazione certificata di subingresso entro sei mesi dal decesso. Poiché il termine è scaduto il 27 agosto 2023 senza alcuna segnalazione, la concessione era già decaduta; il successivo provvedimento comunale aveva natura dichiarativa di un effetto già prodotto e non costituiva revoca discrezionale, sicché non era applicabile l’art. 21-quinquies l. 241/1990. L’omessa comunicazione a tutti gli eredi non è stata ritenuta decisiva: la coniuge del defunto, individuata mediante visura anagrafica, aveva partecipato al procedimento e, comunque, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, l’eventuale vizio partecipativo non avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto dell’atto, trattandosi di attività vincolata e risultando oggettivamente decorso il termine per il subingresso. Le doglianze sulle notificazioni processuali e sul domicilio digitale INAD sono state disattese perché le norme del codice di procedura civile sulle notificazioni agli eredi non sono automaticamente applicabili al procedimento amministrativo; inoltre, non grava sul Comune un obbligo indifferenziato di ricercare tutti i possibili chiamati all’eredità in assenza di una preventiva manifestazione della loro qualità e della volontà di subentrare. È stata esclusa la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché il provvedimento aveva esaminato e motivatamente disatteso le osservazioni relative all’abrogazione della disciplina previgente, al pagamento dei canoni e alla comproprietà dell’imbarcazione. La motivazione è stata ritenuta sufficiente, essendo indicati il decesso, il decorso del semestre e le disposizioni regolamentari applicate. Anche il richiamo all’art. 46 Cod. nav. non ha determinato illegittimità, poiché il provvedimento trovava autonoma e sufficiente base nel regolamento comunale; in presenza di una motivazione plurima, è sufficiente la tenuta di una autonoma ragione giustificativa. È stata esclusa l’applicazione retroattiva del Regolamento CUP, entrato in vigore prima del decesso: la fattispecie si era integralmente verificata sotto la vigenza della nuova disciplina. Non è stato riconosciuto alcun affidamento tutelabile, poiché il pagamento dei canoni era espressamente inidoneo a produrre la voltura e gli avvisi di pagamento contenevano tale precisazione. La successiva istanza di voltura del 19 settembre 2025 non poteva incidere sulla legittimità della decadenza già adottata, né aveva determinato silenzio-assenso, essendo stata presentata dopo la decadenza e risultando intervenuto un preavviso di rigetto prima della scadenza del termine procedimentale. Neppure il pagamento del canone 2026 poteva comportare voltura o rinuncia implicita alla decadenza. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la successione di discipline regolamentari.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non impone, nel caso concreto, la ricerca indifferenziata di tutti i possibili eredi del concessionario deceduto, in assenza di una loro preventiva manifestazione presso l’amministrazione.

  • art. 10 l. 241/1990

    Le osservazioni del partecipante devono essere esaminate, ma non è necessaria una confutazione analitica di ogni argomento quando il provvedimento esponga le ragioni della loro non decisività.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’obbligo di considerare le osservazioni è assolto quando il provvedimento finale le richiami e le disattenda con argomenti specifici e coerenti.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La disposizione riguarda la revoca discrezionale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e non si applica alla decadenza vincolata derivante dal mancato rispetto del termine regolamentare per il subingresso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L’eventuale omissione della comunicazione di avvio non comporta annullamento quando, per la natura vincolata dell’attività e per l’oggettivo decorso del termine, sia dimostrato che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 46 Codice della navigazione

    Anche qualora la concessione di spazio acqueo non sia direttamente riconducibile al regime delle concessioni demaniali marittime, il richiamo alla norma non incide sulla validità dell’atto se la decadenza è autonomamente sorretta dalla disciplina regolamentare comunale.

  • art. 7, comma 2, Regolamento comunale CUP

    La concessione intestata a una persona fisica decade automaticamente alla morte del concessionario, salvo che gli eredi presentino la segnalazione certificata di subingresso entro sei mesi dal decesso.

  • art. 48, comma 4, Regolamento comunale CUP

    Il pagamento del canone da parte degli eredi non produce la voltura della concessione e non sostituisce la tempestiva segnalazione di subingresso.

  • art. 4, comma 2, Regolamento per la circolazione acquea del Comune di Venezia

    La concessione può essere dichiarata decaduta per mancato regolare utilizzo dello spazio acqueo per oltre sei mesi, salvo i casi preventivamente segnalati e autorizzati; la disciplina opera insieme alle specifiche regole sul subingresso mortis causa.

Massime di principio

  • Quando la disciplina regolamentare collega automaticamente la decadenza di una concessione alla morte del titolare e al mancato subingresso entro un termine perentorio, il successivo provvedimento amministrativo ha natura dichiarativa di un effetto già prodotto e non costituisce revoca discrezionale.
  • Il pagamento dei canoni concessori da parte degli eredi, l’uso materiale del bene o la comproprietà del bene collegato alla concessione non equivalgono a subingresso né determinano la voltura del titolo quando la disciplina applicabile richiede un’apposita dichiarazione o segnalazione entro un termine stabilito.
  • L’eventuale mancata comunicazione dell’avvio del procedimento a taluni eredi non comporta l’annullamento di un atto vincolato quando sia certo che, alla data dell’adozione, il termine per il subingresso era già decorso senza la presentazione della prescritta segnalazione, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • L’obbligo di esaminare le osservazioni procedimentali non richiede la confutazione analitica di ogni singola deduzione: è sufficiente che il provvedimento finale individui le ragioni specifiche per cui le osservazioni non possono incidere sull’esito del procedimento.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione; una successiva istanza di voltura o il successivo pagamento di canoni non possono sanare retroattivamente la decadenza già maturata.
  • Non sussiste un affidamento tutelabile degli eredi sulla prosecuzione del rapporto concessorio quando la disciplina vigente esclude espressamente che il pagamento dei canoni produca la voltura e gli avvisi di pagamento contengono tale avvertenza.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiAutotutela decisoria

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