Cassazione Penale, Ordinanza n. 19552/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cassazione)
La controversia
Tre soggetti condannati per omicidio volontario aggravato, tentato omicidio aggravato e detenzione e porto di arma comune da sparo hanno proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro una precedente sentenza della Quinta sezione penale della Corte di cassazione. I ricorrenti hanno sostenuto che la Corte di rinvio avrebbe illegittimamente fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla sopravvenuta condanna per reato associativo mafioso, ma tale condanna era già nota alla sentenza rescindente e quindi non poteva essere qualificata come elemento nuovo. Hanno inoltre dedotto che la sentenza impugnata avrebbe commesso un errore di fatto omettendo di considerare tale circostanza e avallando la motivazione del giudice di rinvio. La Corte ha ritenuto che la doglianza investisse in realtà una valutazione di merito e non un errore percettivo, poiché il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori materiali o di fatto e non consente di censurare errori di giudizio o di valutazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi straordinari inammissibili de plano per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, c.p.p. Ha affermato che non sussiste errore di fatto quando la censura riguarda una valutazione giuridico-apprezzativa o la deduzione di un preteso travisamento che richiede, in realtà, una rivalutazione del contenuto degli atti e della motivazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è inammissibile de plano quando proposto per motivi manifestamente infondati; il rimedio è circoscritto ai soli errori percettivi o materiali e non copre le censure valutative o di giudizio.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro per l'individualizzazione del trattamento sanzionatorio e per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche.
art. 416-bis c.p.
La condanna per il reato associativo è stata considerata dalla Corte di rinvio come dato fattuale rilevante ai fini della capacità criminale e della pericolosità soggettiva.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi escludenti la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'errore di fatto rilevante ai fini del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è solo quello percettivo, determinato da svista o equivoco nella lettura di atti interni al giudizio di legittimità, che abbia inciso causalmente sulla decisione.
- Non è configurabile errore di fatto quando la doglianza mira, in sostanza, a contestare una valutazione del giudice o l'interpretazione degli atti; in tal caso si tratta di errore di giudizio, estraneo al rimedio straordinario.
- Il ricorso straordinario non può essere utilizzato per riproporre questioni di merito o per censurare un preteso travisamento della prova che richiederebbe una rivalutazione degli elementi processuali.
- La presenza di una precedente condanna per reati più gravi o associativi può essere valorizzata nel giudizio di rinvio ai fini del diniego delle attenuanti generiche, se utilizzata come indice della capacità criminale e della pericolosità, nei limiti della motivazione richiesta dall'art. 133 c.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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