Ordinanza n. 813/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo, secondo quanto risulta dal provvedimento, la necessità della tutela cautelare rispetto alla controversia sostanziale. Il Consiglio di Stato non espone nel dettaglio i motivi d’appello, poiché ha ritenuto assente il requisito del periculum in mora. In particolare, l’appellante non ha allegato un danno effettivamente grave e irreparabile; gli eventuali danni economici avrebbero potuto essere agevolmente ristorati qualora, all’esito del giudizio, egli fosse risultato vittorioso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare disposta dal TAR Lazio. Il Collegio ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché non era stato allegato un danno effettivamente grave e irreparabile e gli eventuali pregiudizi economici sarebbero stati agevolmente risarcibili in caso di vittoria nel merito. Tale carenza ha consentito al Collegio di prescindere dall’esame dei profili di merito e delle eccezioni preliminari sollevate dalle controparti. In ragione della particolarità della controversia, le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità delle parti interessate.
Massime di principio
- In sede cautelare, la tutela interinale può essere negata quando il ricorrente non dimostri l’esistenza di un danno effettivamente grave e irreparabile, ossia del periculum in mora.
- Il pregiudizio esclusivamente economico, quando sia agevolmente ristorabile mediante il risarcimento in caso di vittoria nel merito, non integra di regola un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la misura cautelare.
- L’accertata insussistenza del periculum in mora consente al giudice cautelare di prescindere dall’esame dei profili di fumus boni iuris, del merito della controversia e delle eccezioni preliminari.
Come è indicizzato
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