Cassazione Penale, Sentenza n. 9475/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., di riconoscimento della continuazione fra più condanne irrevocabili a carico di Israel Ramon Prado Gallardo: A) sentenza del 28/01/2019 (Tribunale di Trento) per tentativo di furto aggravato in abitazione; B) sentenza del 30/09/2019 (Corte d'appello di Genova) per furto aggravato continuato e rapina aggravata in concorso; C) sentenza del 21/02/2020 (Tribunale di Genova) per ricettazione. Il difensore ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., illogicità e carenza di motivazione nella negazione di un "medesimo disegno criminoso" tra i reati considerati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia motivato congruamente la negazione del vincolo unitario della continuazione, valutando gli indicatori rilevanti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, presenza di coautori e singole causalità). In particolare è stato rilevato che l'episodio di Stenico (28/01/2019) non mostrava che l'imputato avesse già programmato le successive condotte commesse in un diverso contesto geografico e in gran parte con un altro connazionale nel Levante genovese. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il giudice dell'esecuzione, pur libero nel proprio giudizio, non può trascurare le valutazioni già svolte in sede cognitiva e, se le discorda, deve motivare la diversa valutazione. Per effetto di ciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma invocata per chiedere il riconoscimento della continuazione. La Corte ha applicato i criteri interpretativi per verificare l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso" tra reati già giudicati.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di impugnazione richiamato dal difensore (illogicità e mancata motivazione). La Corte ha esaminato la doglianza e ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse adeguatamente motivato, dichiarando poi il ricorso inammissibile per altre ragioni procedurali.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Norma che concerne l'unità del disegno criminoso; richiamata dal ricorrente. La Corte ha precisato che il "medesimo disegno criminoso" per la continuazione non coincide con un generico "programma di vita delinquenziale".
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Dispositivo invocato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui può sussistere responsabilità (colpa) nella proposizione di impugnazioni infondate, giustificando l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 28659/2017 e altre)
Citata per distinguere il "medesimo disegno criminoso" dal "programma di vita delinquenziale" e per i criteri valutativi della continuazione (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità).
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare un "medesimo disegno criminoso" e non basta la semplice reiterazione di reati o un generico "programma di vita delinquenziale".
- Devono essere valutati indicatori concreti: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate, nonché la presenza di coautori o contesti diversi che possono indebolire l'unitarietà del disegno.
- Il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia valutativa, non può ignorare le motivazioni e le conclusioni già espresse dai giudici della cognizione; se discorda deve specificamente motivare la divergenza rispetto al quadro fattuale e giuridico emerso nei precedenti provvedimenti.
- La mancanza di motivazione congrua sul punto centrale (es. presenza di un disegno comune) rende il provvedimento vulnerabile in sede di impugnazione, ma la Corte di legittimità controlla solo la logica e la conformità legale della motivazione, non riqualifica i fatti.
- Le impugnazioni infondate o prive di sufficiente ragione giuridica possono essere dichiarate inammissibili e comportare sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende) se sussiste colpa nella proposizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9440/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9443/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9445/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9446/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9447/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9450/2022 del 21/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →