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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03421/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era destinatario di una sentenza del G.i.p. del Tribunale di Brescia, emessa il 10/07/2025, con la quale era stata applicata la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. La vicenda riguardava il delitto di detenzione di ingenti quantità di cocaina. Avverso tale decisione era stato proposto ricorso per cassazione. Successivamente, i difensori dell'imputato, muniti di procura speciale ritualmente rilasciata, hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso in data 01/10/2025. La questione decisa dalla Corte riguarda quindi esclusivamente l'effetto processuale della rinuncia sull'impugnazione proposta.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso formalmente effettuata dai difensori dell'imputato con procura speciale e ha ritenuto che tale rinuncia comportasse la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione della comunicazione della rinuncia intervenuta dopo la fissazione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena concordata tra imputato e pubblico ministero

  • cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla disciplina del ricorso e della rinuncia, senza ulteriore specificazione normativa nel testo

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione validamente effettuata dal difensore munito di procura speciale determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando la rinuncia interviene dopo la fissazione del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
  • In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non esamina il merito delle doglianze originariamente proposte, limitandosi a prendere atto dell'effetto estintivo-processuale dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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