Cassazione Civile, Ordinanza n. 19362/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006, emesso nei confronti di un contribuente sulla base di spese di incremento patrimoniale e oneri di gestione ritenuti incompatibili con il reddito dichiarato. L'Ufficio aveva accertato un reddito di euro 52.251 a fronte di euro 28.932 dichiarati, valorizzando in particolare la disponibilità di un'autovettura e il rimborso di un finanziamento contratto per il suo acquisto. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che la presunzione redditometrica fosse superabile con prova contraria e che la CTR avesse ignorato la documentazione relativa al credito bancario e alle effettive spese di gestione del veicolo; dall'altro, deduceva la nullità della sentenza per omessa motivazione sul perché il rimborso del finanziamento dovesse costituire incremento patrimoniale, lamentando una duplicazione delle disponibilità finanziarie. Con il ricorso per cassazione ha quindi dedotto: 1) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR ritenuto non superabile la presunzione e trascurato la prova offerta; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa ex art. 360, n. 4, c.p.c., per aver liquidato in modo assertivo la questione del rimborso del finanziamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la CTR nel considerare che, nell'accertamento sintetico basato sul redditometro, l'Amministrazione è dispensata da ulteriori prove oltre alla sussistenza dei fattori-indice, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore; ha però accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva reso una motivazione solo assertiva e generica sulla qualificazione del rimborso del finanziamento come incremento patrimoniale, senza un reale vaglio critico delle difese del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro l'Ufficio deve provare la sussistenza dei fattori-indice di capacità contributiva; incombe poi sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge dedotto contro la decisione di merito sul redditometro.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso con cui è stata censurata la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve esporre il criterio logico della decisione; il vizio sussiste quando manca una reale disamina del quadro probatorio e del ragionamento decisorio.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare la soglia del minimo costituzionale; è apparente quando non consente alcun controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Normativa di riferimento per l'accertamento sintetico delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, la prova dell'Ufficio è limitata alla dimostrazione dei fattori-indice di capacità contributiva; il contribuente deve fornire prova contraria idonea a dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
- La prova contraria del contribuente non può risolversi in una contestazione meramente fattuale o in una richiesta di rivalutazione nel merito degli indici posti a base dell'accertamento, se ciò comporta di fatto la negazione dell'uso normale del bene considerato dal redditometro.
- La motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente presente, si limita ad affermazioni assertive o generiche e non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; in tal caso ricorre la nullità della sentenza.
- Quando il giudice di merito affronta una specifica contestazione del contribuente su un componente dell'accertamento sintetico, deve confrontarsi in modo effettivo con le difese e con il quadro probatorio, senza ricorrere a formule apodittiche.
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