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Sentenza

Sentenza n. 6219/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) Del provvedimento prot. n. 2024/44363 del 24.05.2024 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale Lazio recante “ Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024) approvata con atto n. 40184 del 13 maggio 2024”, con cui è stata rettificata e approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, di cui n. 922 per la Direzione Regionale del Lazio e Uffici Centrali (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024), riportata nell’allegato A, parte integrante del presente atto, nonché la Graduatoria di merito (All. A) e l’Elenco dei vincitori (All. B), in ogni parte considerata lesiva e in ogni caso nella parte in cui si assegna una posizione ingiusta a parte ricorrente; 2) della Graduatoria di merito (All. A) rettificata del 24.05.2024 sul sito dell’amministrazione, nelle parti di interesse; 3) dell’Elenco dei vincitori (All. B) del 24.05.2024 sul sito dell’amministrazione, nelle parti di interesse; 4) dell’avviso di acquisizione delle preferenze da parte dei vincitori e i relativi atti di assunzione; 5) della nota di riscontro di Formez Pa del 20.05.2024 all’istanza di riesame trasmessa in pari data; 6) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali inerenti l’approvazione delle nuove graduatorie nonché il relativo decreto; b) ogni atto inerente l’assegnazione delle sedi di preferenza; provvedimento prot. n. 2024/40184 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale Lazio recante “Approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024)”, con cui è stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, di cui n. 922 per la Direzione Regionale del Lazio e Uffici Centrali (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024), riportata nell’allegato A, parte integrante del presente atto, nonché la Graduatoria di merito (All. A) e l’Elenco dei vincitori (All. B), in ogni parte considerata lesiva e in ogni caso nella parte in cui si assegna una posizione ingiusta a parte ricorrente; 7) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il bando di concorso, pubblicato in data 24.07.23 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nonché sul sito di Formez PA in pari data; nonché del successivo atto di modifica del bando di concorso del 24.08.23, ove considerato eventualmente lesivo per gli interessi di parte ricorrente; b) l’Avviso pubblicato il 15.12.2023 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per quanto di interesse; c) i verbali istruttori inerenti la valutazione dei titoli della ricorrente; c) ogni avviso inerente l’individuazione dei vincitori e degli idonei in riferimento alla Regione Lazio; d) i contratti di lavoro stipulati nelle more del presente giudizio e le relative prese di servizio; nonché per l’accertamento, del diritto della ricorrente a veder riconosciuto il titolo di preferenza dichiarato in domanda, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo a riesaminare la posizione di parte ricorrente, con l’adozione di ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione. Con richieste istruttorie. Con ogni effetto ed onere conseguente. Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FIORDALISI ANTONELLA il 12\2\2025 : Per l’annullamento 1) Del provvedimento prot. n. 2024/68090 del 09.08.2024 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale Lazio recante “ Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4266, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023, dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024 e dall’atto n. 314540 del 29 luglio 2024) approvata con atto n. 40184 del 13 maggio 2024) approvata con atto n. 40184 del 13 maggio 2024”, con cui è stata rettificata e approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, unitamente alla Graduatoria di merito (All. A) e l’Elenco dei vincitori (All. B), in ogni parte considerata lesiva e in ogni caso nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto a parte ricorrente, di cui si è avuto conoscenza legale in data 11.02.2025 ; 2) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali inerenti l’approvazione delle nuove graduatorie nonché il relativo decreto; b) ogni atto inerente l’assegnazione delle sedi di preferenza, unitamente ad ogni atto/provvedimento già impugnato in sede principale, nonché per l’accertamento, del diritto della ricorrente a veder riconosciuto il titolo di preferenza dichiarato in domanda, con conseguente condanna delle Amministrazioni in indirizzo a riesaminare la posizione di parte ricorrente, con l’adozione di ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione.

Giustizia amministrativa202407716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rettifiche della graduatoria finale e dell’elenco dei vincitori del concorso per l’assunzione di funzionari dell’Agenzia delle Entrate, nella parte in cui non è stato riconosciuto un titolo di preferenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria e le successive rettifiche della selezione pubblica per l’assunzione di funzionari dell’Agenzia delle Entrate, sostenendo di avere dichiarato un titolo di preferenza collegato allo svolgimento di un tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e lamentando il mancato riconoscimento dello stesso. Ha dedotto violazione del bando e dell’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994, eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta, violazione della par condicio concorsorum, degli artt. 1, comma 2-bis, e 6 della l. n. 241/1990, dei principi di trasparenza e buon andamento. Ha chiesto l’annullamento degli atti di graduatoria, l’accertamento del diritto al riconoscimento del titolo di preferenza e il riesame della propria posizione. Con motivi aggiunti ha impugnato una successiva rettifica della graduatoria, sostenendo di averne avuto conoscenza legale soltanto in data 11 febbraio 2025 e contestando anche la mancata pubblicazione sul Portale InPA. Il giudizio è stato integrato nei confronti dei candidati collocati in posizione migliore e dei vincitori. Il Collegio ha rilevato, inoltre, un ulteriore profilo relativo alla prova di resistenza e all’interesse ad agire.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In primo luogo, ha ritenuto decisivo che il titolo di preferenza invocato — il completamento con esito positivo del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari previsto dall’art. 37, comma 11, del d.l. n. 98/2011 e dall’art. 50, comma 1-quinquies, del d.l. n. 90/2014 — non fosse stato prodotto né autocertificato nella domanda di partecipazione entro i termini stabiliti dal bando. La domanda conteneva soltanto la dichiarazione relativa a un diverso titolo, consistente nello svolgimento dello stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73, comma 14, del d.l. n. 69/2013. Il giudice ha quindi escluso che l’amministrazione fosse tenuta a riconoscere il titolo non dichiarato. In secondo luogo, ha ritenuto comunque carente la prova di resistenza: la ricorrente non aveva indicato quale concreto, attuale e personale vantaggio avrebbe conseguito dall’eventuale riconoscimento del titolo, limitandosi a richiamare un generico aumento delle chances assunzionali. Ne è derivato anche il difetto dell’interesse ad agire. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la limitata attività difensiva dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 487/1994

    aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto legge 15 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, ai sensi dell’art. 50, comma 1-quinques, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114

    Il titolo di preferenza deve essere prodotto o dichiarato sostitutivamente nella domanda di partecipazione entro i termini previsti dal bando; non può essere riconosciuto quando non sia stato né allegato né autocertificato.

  • art. 73, comma 14, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98

    avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari

    La dichiarazione relativa allo stage ex art. 73 non equivale alla dichiarazione del distinto titolo di preferenza relativo al tirocinio formativo previsto dalla diversa disciplina richiamata dall’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994.

  • art. 37, comma 11, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111

    La disposizione è richiamata quale base normativa del titolo di preferenza relativo al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.

  • art. 50, comma 1-quinquies, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114

    La disposizione è richiamata per delimitare il titolo relativo al tirocinio formativo svolto senza fare parte dell’ufficio per il processo.

  • art. 73 c.p.a.

    Il rilievo relativo alla carenza di prova di resistenza e all’assenza di un interesse concreto, attuale e personale è stato introdotto dal Collegio ai sensi dell’art. 73 c.p.a.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    La violazione del dovere di correttezza e collaborazione dell’amministrazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma non è stata ritenuta fondata alla luce della mancata dichiarazione del titolo.

  • art. 6 l. 241/1990

    Il difetto di istruttoria è stato dedotto, ma è stato superato dall’accertamento che il titolo non era stato dichiarato o allegato nella domanda.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è stato richiamato tra le censure, senza condurre all’annullamento degli atti impugnati.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, un titolo di preferenza può essere valutato soltanto se il candidato lo abbia prodotto o dichiarato mediante dichiarazione sostitutiva nella domanda, secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando; la mera allegazione di un titolo diverso, anche se collegato alla medesima attività, non consente all’amministrazione di riconoscere d’ufficio il titolo non dichiarato.
  • La dichiarazione relativa allo svolgimento di uno stage presso gli uffici giudiziari ai sensi di una specifica disposizione normativa non equivale alla dichiarazione del distinto titolo di preferenza previsto per il completamento di un tirocinio formativo ai sensi di altra disciplina normativa.
  • Chi impugna una graduatoria concorsuale deve dimostrare la prova di resistenza, indicando il concreto, attuale e personale vantaggio derivante dall’accoglimento della domanda; il generico richiamo a un aumento delle chances assunzionali non è sufficiente a integrare l’interesse ad agire.
  • L’assenza dell’interesse concreto, attuale e personale ad agire comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, anche quando il giudice abbia già rilevato, nel merito, che il titolo invocato non era stato tempestivamente dichiarato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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