Sentenza n. 325/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato relativo alla sentenza n. 224/24 Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 886/22 R.G. in data 26.03.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di euro 2.508,42 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112 c.p.a., della sentenza n. 224/2024 del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 per il servizio svolto negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero al pagamento di euro 2.508,42 oltre accessori. La sentenza era stata notificata il 27 maggio 2024 ed era passata in giudicato il 17 febbraio 2025. La ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione non aveva spontaneamente adempiuto, nonostante fosse decorso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, chiedendo l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre l'avvenuto pagamento né fornire giustificazioni dell'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato, passaggio in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione. Applicando l'art. 2697 c.c., il Collegio ha affermato che, una volta provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza, spettava all'Amministrazione dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, compreso l'eventuale adempimento; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato sin d'ora un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, affinché provveda al pagamento entro ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Al Commissario non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, anche in considerazione dell'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato e ha nominato un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Dopo che il creditore ha provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'adempimento o altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
Prevede la retribuzione professionale docenti riconosciuta dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova dell'esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, unitamente alla mancata esecuzione, integra il fatto costitutivo del diritto di agire ai sensi dell'art. 112 c.p.a.
- Una volta provato dal creditore il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, incombe sull'Amministrazione debitrice, in applicazione dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento oppure fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto; la mera costituzione in giudizio, priva di tali allegazioni e prove, non è sufficiente.
- In presenza di un giudicato non spontaneamente eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un Commissario ad acta destinato a operare, previa richiesta dell'interessato, in caso di inutile scadenza del termine.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'Amministrazione inadempiente, l'attività commissariale può essere ritenuta ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, per tale ragione, non comportare il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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