Ordinanza n. 407/2026 - Milano, Sezione 3
per l’accertamento previa adozione di misure cautelari dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Milano – U.T.G. – Sportello Unico per l’Immigrazione sull’istanza/diffida del 17.02.2026, avente ad oggetto la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e la trasmissione del modello di richiesta del permesso di soggiorno alla Questura di Milano – Ufficio Immigrazione, relativamente al nulla osta al lavoro subordinato prot. P-MI/L/Q/2024/104520 del 20.05.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Milano sull'istanza/diffida per la convocazione alla stipula del contratto di soggiorno e la trasmissione della richiesta di permesso di soggiorno, relativa a un nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Milano – Sportello Unico per l'Immigrazione – sull'istanza/diffida del 17 febbraio 2026. Ha chiesto, in via cautelare, l'adozione di misure dirette a ottenere la convocazione delle parti, entro un termine perentorio, per la stipula del contratto di soggiorno e la trasmissione alla Questura del modello di richiesta del permesso di soggiorno, in relazione a un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 20 maggio 2024. Il ricorrente non ha documentato l'eventuale rinnovo del contratto di lavoro, scaduto il 31 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché, in assenza di misure di allontanamento dal territorio nazionale, non risultavano pregiudizi gravi e irreparabili nel breve periodo anteriore alla decisione di merito, già fissata per il 14 maggio 2026. Ha inoltre ritenuto inammissibile la misura cautelare atipica richiesta in via principale, consistente nell'ordine alla Prefettura di convocare le parti entro un termine perentorio per la stipula del contratto di soggiorno, perché avrebbe prodotto utilità sostanziali superiori a quelle conseguibili con la decisione di merito. Ha infine valorizzato la mancata allegazione del rinnovo del contratto di lavoro scaduto il 31 marzo 2026. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto la domanda cautelare è stata respinta per l'insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile e per l'inammissibilità della misura atipica richiesta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- La tutela cautelare è negata quando, in assenza di misure di allontanamento dal territorio nazionale, il ricorrente non dimostri un pregiudizio grave e irreparabile nel breve periodo che precede la decisione di merito, soprattutto se quest'ultima è già prossima.
- È inammissibile una misura cautelare atipica che attribuisca al ricorrente utilità sostanziali superiori rispetto a quelle conseguibili mediante la decisione di merito sul ricorso avverso il silenzio.
- Nella valutazione cautelare relativa a una procedura per lavoro subordinato e soggiorno, assume rilievo la mancata documentazione dell'attualità del rapporto di lavoro, quando il contratto originario sia scaduto prima della camera di consiglio.
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