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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14429/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che lo ha condannato per furto in abitazione aggravato, articolando due motivi: 1) violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e carenza di motivazione sulla presunta inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero, sostenendo che l'appello non avrebbe enunciato i capi e i punti di impugnazione né le ragioni di diritto e i fatti a sostegno, configurandosi come generica doglianza e tardiva istanza di perizia; 2) vizio di motivazione relativo alle risultanze della perizia disposta in appello, con la censura che la sentenza non avrebbe valutato correttamente la difficoltà di ricostruire a distanza (oltre tre anni) il momento e il luogo dello smarrimento o furto del cellulare, per cui le dichiarazioni del ricorrente avrebbero dovuto essere valutate con maggiore approssimazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità/infondato. Ha ritenuto che l'appello del pubblico ministero fosse specifico nel censurare la valutazione probatoria della sentenza di primo grado e che la richiesta di perizia fosse ammissibile alla luce dei criteri consolidati (quando dai dati acquisiti sussista incertezza e la prova richiesta sia decisiva). Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha confermato che la perizia aveva prodotto elementi decisivi: dal dispositivo sono emerse chiamate, messaggi e attività telematiche riconducibili all'utenza in uso al Deligios nei giorni immediatamente precedenti e fino al giorno del furto, circostanza che ha reso infondate le ragioni difensive sul presunto smarrimento/ furto antecedente del cellulare. Pertanto la condanna d'appello è stata ritenuta corretta e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per criticare la presunta inammissibilità dell'appello del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto che l'impugnazione del PM fosse sufficientemente specifica nel censurare la valutazione probatoria e pertanto non inammissibile ai sensi dell'articolo.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176) e succ. mod.

    Norma richiamata per la procedura scritta (requisitoria scritta, richiesta o rinuncia alla discussione orale); nel procedimento è stata utilizzata la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di specificazione dei motivi di ricorso (articolazione dei motivi nei limiti indicati dall'articolo).

Massime di principio

  • La censura di inammissibilità dell'appello per generica mancanza di specificazione dei capi deve valutarsi concretamente: un'appellazione che contesta la valutazione probatoria in modo puntuale può essere considerata specifica e quindi ammissibile.
  • La rinnovazione dell'istruzione probatoria in appello (es. perizia) è legittima solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, ossia quando i dati acquisiti sono incerti e la prova richiesta è potenzialmente decisiva per eliminare l'incertezza.
  • Elementi tecnici e telematici tratti da un dispositivo (chiamate, messaggi, attività online) acquisiti con perizia possono rafforzare significativamente la posizione probatoria quando collegati temporalmente e per repertorio alla condotta contestata; una spiegazione difensiva di presunto smarrimento o furto antecedente al fatto deve essere corroborata da elementi concreti per essere credibile.
  • In sede di Cassazione la rilevanza probatoria e la valutazione della prova sono sindacate con prudenza: la Corte controlla la correttezza della motivazione e l'applicazione del diritto, non riesamina liberamente i fatti se la valutazione di merito è congruamente motivata.
  • La memoria imprecisa dell'imputato circa tempi e luoghi di perdita di un bene non è di per sé decisiva se vi sono dati oggettivi (perizia tecnica) che indicano l'utilizzo del bene in momenti compatibili con la commissione del reato.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

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