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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30863/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva confermato il rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia della custodia cautelare in carcere. La difesa sosteneva che, essendo i reati successivamente contestati (tra cui associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/90) commessi in epoca anteriore o comunque desumibili dagli atti già al momento dell'arresto del 30/04/2020, doveva applicarsi la retrodatazione dei termini ex art. 297, comma 3 c.p.p.; in subordine si deduceva la sussistenza del vincolo di continuazione o di connessione qualificata tra il reato per cui era stato arrestato il ricorrente e i reati contestati nella seconda ordinanza.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso e confermato l'ordinanza impugnata. Motivazione: la retrodatazione ex art. 297, comma 3 c.p.p. non può operare perché il reato associativo, per come è stato contestato, è risultato sussistere anche dopo l'arresto (quindi non è esclusivamente anteriore all'emissione della prima ordinanza) e perché non è stata accertata una connessione qualificata (nexus teleologico o continuazione) tale da rendere automatica la retrodatazione. Inoltre, anche assumendo che si trattasse dello stesso procedimento, alla data della prima ordinanza non sussistevano elementi idonei e di gravità tale da giustificare già allora la misura per il reato associativo: molte risultanze probatorie decisive (ulteriori intercettazioni, identificazione di nuovi soggetti, sequestro di altra sostanza e di una diversa abitazione) emersero successivamente. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito sulla persistenza dell'associazione dopo l'arresto (assistenza agli arrestati, riorganizzazione, acquisizione di nuove utenze e nuovi soggetti) e ha confermato la legittimità del comportamento cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 297 c.p.p., comma 3

    La retrodatazione della decorrenza di misure cautelari può operare automaticamente solo per ordinanze emesse nello stesso procedimento a fatti anteriori; per ordinanze in procedimenti diversi la retrodatazione è consentita solo se sussiste connessione qualificata o se gli elementi erano già desumibili all'atto del rinvio a giudizio nel procedimento originario. Non può coprire fatti successivi alla prima ordinanza.

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Norma contestata per attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; rilevante come reato oggetto della prima ordinanza cautelare (fatto del 30/04/2020).

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; oggetto della seconda ordinanza. La sua contestazione richiede valutazione se i fatti siano anteriori e connessi rispetto alla prima ordinanza.

  • art. 12, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. (connessione teleologica e continuazione)

    Fondamentali per valutare la «connessione qualificata»: la connessione teleologica e il vincolo di continuazione possono giustificare la retrodatazione qualora risulti che i reati-fine siano stati programmati o eseguiti per l'esecuzione/occultamento di altri reati.

  • Sentenza Sez. U. n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)

    la retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza

    Principio guida: la retrodatazione è automatica per più ordinanze nello stesso procedimento su fatti anteriori; per situazioni diverse occorre verificare se gli elementi giustificativi erano già noti/valutabili nella prima ordinanza. La sentenza precisa inoltre che non basta che gli elementi siano in possesso degli organi, occorre che fossero già interpretabili nella loro portata probatoria.

  • Sentenza Corte Cost. n. 408/2005

    Ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 297, comma 3 c.p.p.; è richiamata dalla giurisprudenza per il principio che la retrodatazione non va applicata indiscriminatamente e che occorre tutela contro scelte indebite dell'autorità, ma senza automatismi.

Massime di principio

  • La retrodatazione dei termini cautelari ex art. 297, comma 3 c.p.p. richiede che i fatti della seconda ordinanza siano stati commessi anteriormente alla prima; non può coprire fatti o condotte successive alla prima misura.
  • Se le ordinanze sono nello stesso procedimento la retrodatazione può operare automaticamente solo per fatti anteriori; se sono in procedimenti diversi occorre dimostrare una connessione qualificata o che, al momento del rinvio a giudizio/ prima ordinanza, gli elementi della seconda misura erano già chiaramente desumibili dagli atti.
  • La mera presenza di elementi investigativi antecedenti (es. intercettazioni) non è di per sé sufficiente: bisogna valutare se quegli elementi fossero già interpretabili come gravi indizi del reato successivamente contestato.
  • Lo stato detentivo di un associato non determina automaticamente la cessazione della sua partecipazione all'associazione; per escludere la retrodatazione è sufficiente dimostrare la persistenza o la riorganizzazione del sodalizio dopo l'arresto (es. assistenza ai detenuti, proseguimento dell'attività, riorganizzazione con nuovi soggetti).
  • Per valutare la connessione qualificata (continuazione o nesso teleologico) occorre verificare se i reati-fine erano programmati, almeno nelle linee essenziali, sin dalla costituzione dell'associazione; in mancanza di programmazione specifica la connessione può essere esclusa.
  • I ritardi investigativi o lo sviluppo successivo delle indagini possono giustificare che elementi decisivi emergano dopo la prima ordinanza; ciò rende legittima la mancata retrodatazione se non sussistevano, al primo provvedimento, elementi idonei a sostenere la seconda misura.

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