Corte di giustizia, Sentenza C-746/23
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 marzo 2025. — Cividale SpA e a. contro Ministero dello Sviluppo Economico e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti concessi dagli Stati – Nozione di “aiuto” – Normativa nazionale che prevede la concessione di una misura a favore di imprese che operano nel settore delle fonderie d’acciaio in caso di chiusura parziale o totale dei loro siti produttivi – Contributo finanziario – Vantaggio. — Cause riunite C-746/23 e C-747/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato due rinvii del Consiglio di Stato relativi a contributi pubblici italiani per la razionalizzazione del settore delle fonderie di ghisa e acciaio. Ha ritenuto che tali contributi possano integrare un aiuto di Stato, poiché sono idonei a fornire un vantaggio economico alle imprese beneficiarie e a incidere su scambi e concorrenza in un mercato aperto e concorrenziale. La verifica concreta del rispetto di tutti i requisiti dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE resta al giudice nazionale, ma la Corte ha fornito criteri interpretativi netti sulla nozione di vantaggio.
Qualificazione come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dei contributi finanziari previsti da un programma italiano di razionalizzazione del settore delle fonderie di ghisa e di acciaio per la dismissione di impianti produttivi.
La questione giuridica
Se i contributi finanziari previsti dalla normativa italiana per la razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio, pari al 100% o al 60% di determinati valori di riferimento degli impianti dismessi, costituiscano "aiuti di Stato" ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE e del regolamento n. 659/1999, in particolare quanto ai profili del vantaggio economico e dell’idoneità a incidere sugli scambi e sulla concorrenza.
Principio di diritto
Contributi pubblici concessi nell’ambito di un programma nazionale che remunera la dismissione di impianti produttivi possono costituire aiuti di Stato se, alla luce del contesto di mercato, conferiscono alle imprese beneficiarie un vantaggio economico che esse non avrebbero ottenuto in condizioni normali di mercato e se operano in un mercato effettivamente concorrenziale e aperto agli scambi tra Stati membri; non esclude tale qualifica il fatto che il contributo sia collegato alla cessazione dell’attività o che il suo importo sia calcolato su valori inferiori al presunto valore intrinseco degli impianti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Regolamento (CE) n. 659/1999
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Legge 12 dicembre 2002, n. 273, articolo 12
- Decreto ministeriale 13 gennaio 2004, n. 73, articolo 2
- Decreto ministeriale 6 febbraio 2006, articolo 2
Contributi per la razionalizzazione del settore delle fonderie come possibili aiuti di Stato
La sentenza riguarda due domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato nell’ambito di controversie italiane relative alla legittimità di contributi finanziari previsti per imprese del settore delle fonderie di ghisa e di acciaio. La Corte era chiamata a chiarire se tali misure, disciplinate dalla legge n. 273/2002 e dai decreti ministeriali n. 73/2004 e 6 febbraio 2006, rientrassero nella nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Fatti e procedimento principale
Nel primo procedimento, la Flag aveva chiesto il contributo per la distruzione di una delle unità produttive del proprio stabilimento, dopo aver stipulato un accordo con la Cividale volto a risolvere problemi occupazionali. Il MISE aveva inizialmente quantificato provvisoriamente il contributo, ma in seguito aveva autorizzato solo un importo molto inferiore, applicando la disciplina degli aiuti de minimis. Nel secondo procedimento, la Duferco Sertubi aveva chiesto il contributo nella misura del 60%, senza stipulare accordi con altra impresa.
Normativa nazionale rilevante
La Corte richiama l’articolo 12 della legge n. 273/2002, che autorizzava stanziamenti per un programma di razionalizzazione del comparto e indicava, tra le finalità, la migliore qualificazione della produzione mediante riorganizzazione della capacità produttiva e concentrazione nelle imprese più competitive. Rilevanti anche l’articolo 2 del decreto ministeriale n. 73/2004, che prevedeva contributi pari al 100% o al 60% di determinati valori di riferimento per la distruzione degli impianti, e l’articolo 2 del decreto del 6 febbraio 2006, che subordinava l’indennizzo alla cancellazione dell’impresa o alla cessione del ramo di attività e alla distruzione fisica degli impianti.
Questioni pregiudiziali
Il Consiglio di Stato chiedeva, in sostanza, se i contributi finanziari previsti per:
- la riduzione della capacità produttiva accompagnata da fusione o accordi tra imprese, con soluzione dei problemi occupazionali, nella misura del 100%;
- il mero smantellamento degli impianti produttivi, nella misura del 60%;
fossero qualificabili come "aiuti" ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE e del regolamento n. 659/1999.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che per qualificare una misura come aiuto di Stato devono sussistere quattro requisiti: imputabilità allo Stato o impiego di risorse statali, incidenza sugli scambi tra Stati membri, vantaggio selettivo e falsazione o minaccia di falsazione della concorrenza.
Sul punto decisivo del vantaggio, la Corte osserva che una misura statale costituisce vantaggio quando favorisce un’impresa o le consente di ottenere un beneficio non ottenibile in condizioni normali di mercato. Tale vantaggio può consistere anche nell’alleggerimento di oneri normalmente gravanti sul bilancio dell’impresa.
La Corte ritiene che il fatto che il contributo sia legato alla cessazione o riduzione della capacità produttiva non escluda, di per sé, il vantaggio economico. In un mercato caratterizzato da sovrapproduzione, è verosimile che il contributo pubblico sia più favorevole della contropartita che l’impresa avrebbe ottenuto sul mercato per la dismissione degli impianti.
Quanto all’argomento secondo cui l’importo sarebbe inferiore al valore intrinseco degli impianti, la Corte precisa che ciò non basta a escludere l’aiuto, poiché in un mercato sovraccapacitario è difficile ipotizzare una cessione a prezzo pieno di mercato. Inoltre, non vi sono elementi per applicare il criterio dell’operatore privato: lo Stato non appare aver agito come un operatore economico privato, ma nell’esercizio di funzioni pubbliche.
La Corte sottolinea poi che il settore delle fonderie di ghisa e di acciaio era aperto alla concorrenza e soggetto a scambi transfrontalieri, sicché i contributi erano idonei a incidere sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza. Il fatto che le imprese beneficiarie non partecipino direttamente agli scambi non è decisivo, né lo è l’entità relativamente contenuta dell’aiuto.
Dispositivo e principio affermato
La Corte risponde che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che i contributi finanziari previsti da tale programma di razionalizzazione possono costituire aiuti di Stato, purché sia dimostrato che l’impresa non avrebbe potuto ottenere il medesimo vantaggio in normali condizioni di mercato e che vi sia una situazione di concorrenza effettiva nel mercato interessato. La valutazione concreta di tutti i requisiti rimane in capo al giudice nazionale, mentre la Commissione conserva la competenza esclusiva a valutare la compatibilità con il mercato interno una volta accertata la natura di aiuto.
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