Sentenza n. 215/2026 - Pescara, Sezione 1
per l’annullamento - a) dell’ordinanza dirigenziale n. 114 del 12 aprile 2023, avente ad oggetto “rimozione e ripristino dello stato dei luoghi demanio marittimo Lido del sole di Tana Maria Nicola & c sas”; - b) dell’ordinanza dirigenziale n. 144 del 12 maggio 2023, avente ad oggetto “ordinanza per la rimozione e ripristino dello stato dei luoghi demanio marittimo Lido del Sole di Tana Maria Nicola & c. sas – integrazione ordinanza n.114 del 12 aprile 2023”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanze comunali di rimozione delle opere insistenti sul demanio marittimo e di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due ordinanze dirigenziali del Comune di Vasto, adottate dopo la definitiva decadenza della società dalla concessione demaniale marittima, con cui era stata disposta la rimozione delle opere presenti sull’area e il ripristino dello stato dei luoghi. Ha dedotto, in sintesi: l’incompetenza assoluta del Comune, assumendo che il potere spettasse alla Regione ai sensi della normativa regionale; la violazione dell’art. 2266, comma 1, c.c. e la nullità della notificazione personale delle ordinanze; la violazione degli artt. 49 cod. nav., 3 e 7 l. n. 241/1990 e del principio di buon andamento, nonché eccesso di potere per deficit motivazionale, carenza di potere in concreto, contraddittorietà, difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza. In particolare, il ricorrente sosteneva che le opere, realizzate sulla base di titoli abilitativi e in parte non amovibili, fossero già state acquisite al demanio statale ai sensi dell’art. 49 cod. nav., sicché sarebbe stato illegittimo ordinarne la rimozione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i motivi di ricorso. La decisione è stata adottata prendendo atto della memoria del ricorrente, nella quale era stata manifestata la sostanziale carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e richiesta l’estinzione del ricorso, in ragione della necessità di consentire al Comune di avviare le procedure selettive per l’assegnazione della concessione demaniale, anche alla luce di una successiva ordinanza cautelare resa in altro giudizio. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti, con dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
Il giudizio è dichiarato improcedibile quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione, come riconosciuto dalla parte ricorrente.
art. 49 cod. nav.
È stato invocato dal ricorrente con riferimento alla possibile acquisizione al demanio delle opere non facilmente amovibili, ma il TAR non ha esaminato la relativa questione per l’improcedibilità del ricorso.
art. 2266, comma 1, c.c.
È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità e alla rappresentanza della società, ma la relativa censura non è stata esaminata.
artt. 3 e 7 l. n. 241/1990
Sono stati richiamati per contestare motivazione e partecipazione procedimentale delle ordinanze, senza esame nel merito da parte del TAR.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha disciplinato la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta manifestazione, da parte del ricorrente, della carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di legittimità dedotti.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese in ragione della peculiarità della vicenda processuale e dichiarare irripetibile il contributo unificato.
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