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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35335/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che convalidava il provvedimento del Questore (obbligo di presentazione in occasione di incontri di calcio). Il ricorso deduceva principalmente la violazione del diritto di difesa per compressione del tempo a disposizione per depositare memorie (art. 6, comma 3, legge n. 401/1989), il difetto di motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza e sulla pericolosità sociale dell'interessato, la mancata conoscibilità delle partite interessate e l'omessa valutazione della memoria difensiva prodotta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione del termine a difesa). Ha ricordato che, per garantire l'effettività del diritto di difesa nella procedura di convalida ex art. 6 legge 401/1989, il termine minimo per presentare memorie e deduzioni non può essere inferiore a 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento del Questore. Nel caso concreto la notifica è avvenuta il 2/01/2024 alle ore 14:00 e la convalida è stata adottata il 4/01/2024 alle ore 11:39, per cui il termine di 48 ore non è stato rispettato. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 2/01/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401

    Prevede la procedura di adozione e convalida delle prescrizioni del Questore (obbligo di presentazione); la Corte di cassazione interpreta il comma 3 come assoggettante la convalida al rispetto di un termine dilatorio minimo per l'esercizio del diritto di difesa (48 ore)

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Tutela della libertà personale; le misure limitative della libertà sono soggette a garanzie giudiziarie e al diritto di difesa, che devono essere coordinate funzionalmente con la disciplina delle misure preventive

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato per analogia procedurale: anche in materia di stupefacenti la giurisprudenza tutela un termine minimo a difesa nella convalida delle misure amministrative

  • Corte costituzionale

    Ha affermato che le misure di presentazione devono essere presidiate da garanzie processuali analoghe a quelle previste dall'art. 13 Cost., con diritto di controllo giudiziario e diritto di difesa; ha lasciato aperta la determinazione del termine adeguato

  • Corte di cassazione (giurisprudenza interna)

    ex plurimis: Sez. 3, n. 20366/2020; Sez. 3, n. 6440/2016; Sez. 3, n. 50456/2015; Sez. 3, n. 20776/2010

    La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il termine a difesa per la presentazione di memorie non può essere inferiore a 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore; l'inosservanza comporta la nullità della convalida

Massime di principio

  • Nella procedura di convalida ex art. 6 legge 401/1989 il destinatario ha diritto ad un termine minimo di 48 ore, decorrenti dalla notifica del provvedimento del Questore, per presentare memorie o deduzioni al giudice della convalida
  • Se la convalida avviene prima del decorso di tali 48 ore, la convalida è nulla e il provvedimento limitativo della libertà (es. obbligo di presentazione) perde efficacia; l'annullamento può essere disposto senza rinvio
  • Il Questore e la Procura devono cooperare proceduralmente per evitare che la comunicazione al giudice anticipi indebitamente la convalida rispetto al termine a difesa (es. ritardando la trasmissione formale), così da garantire l'effettività del diritto di difesa
  • La verifica giudiziale in sede di convalida riguarda prioritariamente la libertà personale (obbligo di presentazione); altre misure di natura interdittiva amministrativa possono avere diversa valutazione di competenza
  • L'omessa o insufficiente motivazione sulla pericolosità e sulle ragioni di necessità e urgenza può costituire autonomo vizio, ma nel caso di violazione del termine a difesa la nullità della convalida rende superflua l'ulteriore disamina sostanziale

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