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Ordinanza

Ordinanza n. 49/2026 - Pescara, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato costituito dalla sentenza n. 14/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Pescara, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Pulini, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 1428/2023, pubblicata in data 09/01/2025, notificata in data 15/02/2025.

Giustizia amministrativa202500574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento omissivo o asseritamente elusivo del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto al giudicato costituito da una sentenza del Tribunale ordinario di Pescara, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato costituito da una sentenza del Tribunale ordinario di Pescara, Sezione Lavoro, pubblicata il 9 gennaio 2025 e notificata il 15 febbraio 2025. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto della sentenza da eseguire né le specifiche censure formulate nel ricorso. Il Ministero si è costituito con atto qualificato dal giudice come di mera forma, senza controdedurre adeguatamente sulle contestazioni della ricorrente.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto necessari approfondimenti istruttori e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di depositare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione di parte, una dettagliata relazione sui fatti di causa, contenente controdeduzioni sulle specifiche censure articolate nel ricorso, nonché ogni documento utile alla decisione. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio dell'8 maggio 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando gli elementi disponibili non consentono di verificare adeguatamente la situazione di fatto e le contestazioni mosse all'amministrazione, il giudice può disporre acquisizioni istruttorie, ordinando all'amministrazione una relazione dettagliata sui fatti, specifiche controdeduzioni e il deposito della documentazione utile alla decisione.
  • Gli adempimenti istruttori ordinati dal giudice amministrativo possono essere fissati entro un termine espressamente qualificato come perentorio, decorrente dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione effettuata dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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