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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35872/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva dichiarato il non doversi procedere per estinzione del reato (lesioni personali aggravate, consumate in data 6/12/2013) per prescrizione. Il ricorrente deduceva: 1) carenza di motivazione in ordine al calcolo del termine prescrizionale e alle sospensioni applicate (violazione artt.125 e 181 c.p.p.); 2) erroneo calcolo e applicazione delle cause di sospensione della prescrizione (richiamando artt.159 c.p., 83 d.l. n.18/2020 e 49 d.l. n.189/2016) contestando la quantificazione dei giorni di sospensione e sostenendo che il reato si sarebbe prescritto solo il 10/9/2024 in virtù di complessivi 1.189 giorni di sospensione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha esaminato per primo il motivo sulla prescrizione e lo ha ritenuto manifestamente infondato: alcuni periodi indicati dal ricorrente sono stati erroneamente calcolati. In particolare, il rinvio del 22/1/2019 per concomitante impegno professionale del difensore sospende la prescrizione per un massimo di 60 giorni (applicazione dell'art.159, comma 1, n.3, come interpretato dalla giurisprudenza); la richiesta di termine a difesa (udienza 20/2/2018) non determina sospensione perché si tratta dell'esercizio del diritto di difesa/produzione di prove (principio delle Sezioni Unite, n.1021/2001). Tenuto conto delle correzioni, le sospensioni complessive sono risultate pari a 799 giorni; con data del fatto 6/12/2013 e termine massimo di prescrizione pari a 7 anni e 6 mesi, il reato è risultato estinto il 14/8/2023, prima della sentenza di primo grado (19/9/2023). Il primo motivo (mancanza di motivazione) è stato dichiarato privo di interesse per la parte civile, essendo già intervenuta la prescrizione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto comunque privo di interesse il vizio di motivazione essendo intervenuta la prescrizione prima della sentenza di primo grado.

  • art. 181 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli atti e alla motivazione; non ha inciso sull'esito data l'estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 159 cod. pen.

    La Corte ha applicato l'art.159, comma 1, n.3, nella versione post legge 5/12/2005 n.251: il rinvio per impedimento legittimo del difensore per concomitante impegno professionale sospende la prescrizione per un termine massimo di 60 giorni.

  • art. 83 decreto-legge n.18/2020

    Norma emergenziale richiamata come possibile causa di sospensione (emergenza COVID-19); la Corte ha considerato i periodi pertinenti nella quantificazione complessiva delle sospensioni.

  • art. 49 decreto-legge n.189/2016

    Norma richiamata in relazione ai rinvii disposti per eventi sismici del 2016; la Corte ha valutato i rinvii in base alla loro effettiva rilevanza ai fini della sospensione della prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000,00.

  • Sez. U, n.4909 del 18/12/2014 (Torchio)

    Giurisprudenza richiamata per confermare il principio che il rinvio per concomitante impegno professionale del difensore comporta sospensione massima di 60 giorni.

  • Sez. U, n.1021 del 28/11/2001 (Cremonese)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il rinvio o la sospensione disposti su richiesta dell'imputato o del difensore per esercizio del diritto di difesa (es. acquisizione della prova, riconoscimento di termine a difesa) non sospendono i termini di prescrizione.

Massime di principio

  • I rinvii disposti per legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale sospendono la prescrizione ma la sospensione è soggetta al limite massimo di 60 giorni (art.159 c.p. interpretato dalla giurisprudenza).
  • La concessione di un termine a difesa o i rinvii determinati dall'esercizio del diritto alla prova non comportano, di regola, sospensione del termine di prescrizione: tali posizioni sono imputabili alla parte e non interrompono il decorso prescrizionale.
  • Nei calcoli della prescrizione è fondamentale conteggiare solo le cause di sospensione effettivamente rilevanti e non imputabili all'esercizio dei diritti difensivi; errori di computo possono essere disattesi se fondati su interpretazioni non conformi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • In caso di provvedimenti emergenziali (es. norme COVID o disposizioni per eventi sismici) occorre verificare la concreta estensione temporale della sospensione prevista e computarla correttamente nel calcolo complessivo.
  • Quando si impugna una decisione su questioni di prescrizione, la parte deve dimostrare in modo preciso e documentato ciascun periodo di sospensione; la mancata dimostrazione o l'errata qualificazione giuridica dei rinvii comporta il rigetto del motivo.

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