Sentenza n. 9463/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del Decreto n° U.0017057.08-04-2025 emesso dal Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia il giorno 08/04/2025, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio scolastico per la Regione Sicilia, ha approvato la graduatoria del concorso indetto con decreto dipartimentale n° 2575 del 06 dicembre 2023 avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso. La rinuncia, ritualmente notificata, non ha ricevuto osservazioni contrarie dalle parti costituite. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: graduatoria approvata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia nell'ambito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia dell'8 aprile 2025, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami destinato all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente il 6 febbraio 2026 e ritualmente notificata alle altre parti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando risulta ritualmente notificata alle parti e non emergono osservazioni contrarie, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio amministrativo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando non sussistono opposizioni delle parti costituite.
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