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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04542/2026 del 28/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La Provincia di Belluno ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto aveva accolto l’appello del Comune di Belluno contro la decisione di primo grado favorevole alla Provincia in una lite sull’IMU 2015, relativa a immobili provinciali concessi sin dal 1989 in comodato a una unità sanitaria locale per attività assistenziali rivolte a persone con disabilità grave. Il ricorso conteneva cinque motivi: (1) contestazione della validità della procura rilasciata dal Comune per l’appello, per asserita inesistenza/nullità della procura e violazione degli artt. 112 e 182 c.p.c.; (2) deduzione dell’efficacia espansiva di giudicati formatisi per gli anni d’imposta 2016 e 2017, invocando gli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.; (3) censura della statuizione di merito sulla debenza dell’imposta, sostenendo l’illegittimità della pretesa alla luce dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e dell’art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. 446/1997; (4) deduzione della violazione dei principi di affidamento e buona fede, perché il Comune in precedenza avrebbe quantificato l’IMU senza includere l’immobile; (5) omessa pronuncia e difetto di motivazione sulla quantificazione di imposta, sanzioni e interessi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, ha accolto il terzo motivo, e ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha affermato che, ai fini dell’esenzione IMU, per gli immobili pubblici concessi in comodato a un altro ente occorre verificare i presupposti normativi dell’agevolazione e, in particolare, il collegamento strutturale o funzionale con l’ente comodante nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata; il giudice di merito dovrà applicare il principio di diritto enunciato. Le doglianze sulla procura e sul giudicato esterno non hanno invece scalfito la decisione d’appello.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi come parametro della pretesa omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla procura

  • art. 182 c.p.c.

    evocato per la sanatoria/nullità della procura; la Corte ha escluso il vizio

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per il giudicato esterno; la Corte ha precisato che nel tributario il giudicato esplica efficacia solo per fatti tendenzialmente permanenti o pluriennali

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per l’efficacia del giudicato sostanziale

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    norma centrale sull’esenzione IMU/ICI per immobili destinati esclusivamente allo svolgimento non commerciale di attività tassativamente indicate; la Corte ne ha delimitato l’ambito applicativo

  • art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    norma di richiamo per l’IMU; consente di applicare alla vecchia IMU i criteri dell’esenzione

  • art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    non ha consentito ai comuni di escludere l’esenzione in caso di utilizzo indiretto degli immobili da parte di enti non commerciali

  • art. 1, comma 759, lett. g), legge 27 dicembre 2019, n. 160

    richiamo per il regime della nuova IMU; interpretato in continuità con la disciplina previgente

  • art. 1, comma 71, legge 30 dicembre 2023, n. 213

    richiamato come interpretazione autentica della disciplina esentativa IMU

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato quanto alla specialità e validità della procura speciale alle liti

  • art. 1367 c.c.

    evocato come canone di conservazione dell’atto

  • art. 159 c.p.c.

    evocato come principio di conservazione degli atti processuali

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per emendare la motivazione del giudice di merito

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato dalla ricorrente in tema di affidamento e buona fede, motivo poi assorbito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale di cassazione

  • art. 3, 23, 53, 76 e 77 Cost.

    richiamati nel passaggio sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. 446/1997

  • art. 41 L. 23 dicembre 1978, n. 833

    richiamato per l’individuazione delle istituzioni sanitarie pubbliche autonome nell’ambito dell’esenzione

Massime di principio

  • La procura speciale alle liti, anche se sottoscritta con firma illeggibile, è valida quando dall’intestazione o dal contesto dell’atto emerga con certezza il soggetto mandante e la riferibilità dell’attività difensiva al giudizio in questione; in tale ipotesi eventuali irregolarità formali non impediscono il raggiungimento dello scopo dell’atto.
  • Nel processo tributario, il giudicato esterno può esplicare efficacia anche in relazione a rapporti di durata, ma soltanto per elementi costitutivi della fattispecie che abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale; non opera invece per circostanze variabili da periodo a periodo, come la concreta destinazione dell’immobile.
  • L’esenzione IMU prevista per immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali va interpretata restrittivamente: occorre la ricorrenza dei presupposti legali specifici e, per gli immobili concessi a terzi, la verifica del collegamento strutturale o funzionale tra ente comodante e ente comodatario nei termini elaborati dalla giurisprudenza.
  • L’art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. 446/1997 non attribuisce ai comuni un potere generale di comprimere l’esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali oltre i limiti fissati dalla disciplina statale e dalla sua interpretazione conforme.
  • Quando il motivo accolto investe il nucleo della debenza d’imposta, restano assorbite le censure relative a affidamento, buona fede, sanzioni, interessi e quantificazione del tributo, che dovranno eventualmente essere riesaminate dal giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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