Cassazione Penale, Sentenza n. 51553/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 30/01/2020 con cui Franco Pietro veniva condannato per contravvenzioni edilizie e sismiche a 4 mesi di arresto e a euro 4.000 di ammenda, convertiti in euro 6.000. Il ricorrente ha proposto appello censurando: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore (impegnato quale giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Catanzaro); (2) errore nella valutazione della prescrizione, contestando la computazione della sospensione dei termini (ritenuta di 318 e 125 giorni invece dei 60 giorni per ogni rinvio per legittimo impedimento); (3) omissione motivazionale circa l'istanza di sanatoria presentata dal ricorrente con parere favorevole dell'Ufficio tecnico comunale. L'appello era stato trasmesso alla Corte di Cassazione dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria sul presupposto che la sentenza del Tribunale non fosse appellabile; la Procura aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto errato il trasferimento dell'appello in Cassazione: ha affermato il principio secondo cui sono appellabili le sentenze che infliggono l'ammenda, in tutto o in parte, quale sanzione sostitutiva dell'arresto. Perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 10/03/2023 e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per il giudizio di appello. La pronuncia non entra nel merito delle censure sostanziali (rinvio al giudice d'appello).
Norme richiamate
D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)
art. 10, 31, 44, 64, 71, 72, 83, 95
Norme richiamate con riferimento alle contravvenzioni edilizie contestate; la Corte non si è pronunciata sul merito delle violazioni edilizie, ma le norme costituiscono l'oggetto dell'imputazione di primo grado
Codice di procedura penale
Previsioni procedurali e in materia di motivazione e impugnazioni richiamate dal ricorrente per censurare vizi della sentenza; la Corte ha operato sul profilo di appellabilità raggiungendo però una decisione procedurale (annullamento dell'ordinanza di trasmissione)
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamato con riguardo al diritto di difesa e al giusto processo; il rilievo costituzionale è connesso alle doglianze sul diniego del rinvio per legittimo impedimento del difensore
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiesto per i limiti di motivazione dell'impugnazione (obbligo di esposizione sintetica dei motivi nei limiti strettamente necessari); la Corte ha dato atto dell'osservanza di tali limiti
Codice di procedura penale
Norma interpretata dalla Corte di Cassazione per delimitare l'appellabilità: il comma terzo si riferisce alle sentenze originariamente previste come ammenda; la Corte ha chiarito che ciò non esclude l'appellabilità delle sentenze che infliggono l'ammenda quale sanzione sostitutiva dell'arresto
Massime di principio
- Le sentenze che infliggono l'ammenda in tutto o in parte come sanzione sostitutiva dell'arresto sono appellabili: non si applica la limitazione di appellabilità prevista per le sole sentenze che originariamente prevedono l'ammenda.
- Se la Corte d'appello o altro giudice trasmette un atto a Cassazione ritenendolo non appellabile ma la giurisprudenza indica il contrario, la Cassazione può annullare l'atto di trasmissione e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio d'appello.
- La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore (se reale e documentalmente provata) incide sia sul diritto di difesa che sul computo dei termini di prescrizione; il giudice deve valutare e motivare adeguatamente il diniego di tale rinvio.
- La sospensione dei termini ai fini della prescrizione dovuta a rinvii per legittimo impedimento del difensore va computata secondo le regole specifiche previste dalla normativa e dalla giurisprudenza (spesso 60 giorni per ogni rinvio), e il giudice deve motivare il calcolo adottato.
- Quando il ricorrente produce una istanza di sanatoria amministrativa (o altro atto di regolarizzazione) con parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale, il giudice penale deve considerare e motivare in modo esplicito l'incidenza di tale intervento sul fatto penalmente rilevante; l'omissione di valutazione può costituire vizio motivazionale impugnabile.
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