Sentenza n. 2879/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) del bando di concorso pubblico e del Bando/Avviso e Allegati (Bando unico Comune Napoli), per esami, per n. 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, indetto dalla Commissione Ripam e pubblicato in inPA – Portale del Reclutamento – Dipartimento della Funzione Pubblica, per la parte in cui afferisce a n. 50 (cinquanta) posti nell’Area Istruttori con profilo di Agente di polizia municipale (POL/C); b) della valutazione del ricorrente della prova preselettiva, con punti 27,50, pubblicata sull’Area personale del sito web inPa in data 4 settembre 2024; c) dei verbali e delle decisioni assunte dalla commissione esaminatrice, afferenti la valutazione delle prove preselettive svolte dai concorrenti per il profilo di Agente di polizia municipale, non meglio conosciuti; d) della graduatoria/elenco degli ammessi alla partecipazione alle prove scritte per il profilo di Agente di polizia municipale (POL/C), non meglio conosciuto; e) d’ogni altro atto o provvedimento presupposto o collegato, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, tra cui il calendario delle prove asincrone previste per i concorrenti per il profilo di Agente di polizia municipale (POL/C), tutti gli elaborati svolti dai concorrenti per il profilo di Agente di polizia municipale (POL/C) classificatisi in posizione e con punteggio migliore a quello del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando e atti della prova preselettiva del concorso per 50 posti di agente di polizia municipale, inclusi la valutazione della prova, i verbali, l’elenco degli ammessi alle prove scritte e gli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la mancata ammissione alle prove scritte del concorso, avendo conseguito 27 punti invece della soglia di 27,5. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione della lex specialis e l’eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifeste, sostenendo che alcuni quesiti della prova preselettiva non riguardassero le materie indicate dal bando. In particolare, ha contestato il quesito n. 37, relativo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e il quesito n. 25, relativo alla gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 177 d.lgs. 152/2006. Secondo il ricorrente, il generico riferimento del bando alle nozioni di disciplina del lavoro pubblico, responsabilità dei dipendenti pubblici, ambiente ed edilizia non consentiva di sottoporre quesiti specifici su tali materie. Ha inoltre chiesto l’accesso agli atti della procedura. Le amministrazioni hanno eccepito l’improcedibilità per omessa impugnazione della graduatoria definitiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità, ritenendo che la graduatoria definitiva non fosse lesiva per il ricorrente, il quale era stato ammesso con riserva in esecuzione delle misure cautelari, aveva superato le prove successive ed era comunque collocato tra gli idonei, con interesse ancora attuale a un eventuale scorrimento della graduatoria. Nel merito, il Collegio ha esaminato il secondo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. In applicazione del principio della ragione più liquida, ha concentrato lo scrutinio sul quesito n. 25, giudicandolo non congruente né affine alle materie indicate dal bando e, inoltre, ambiguo e fuorviante. Il riferimento generale alla legislazione in materia di ambiente non era sufficiente a ricomprendere il quesito specifico sulla gestione dei rifiuti. L’illegittimità del quesito per violazione della lex specialis ha comportato l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati, con assorbimento del primo motivo. Le spese sono state poste a carico di RIPAM e Formez PA, quali soggetti che avevano elaborato i quesiti e gestito la procedura; sono state compensate nei rapporti con il Comune di Napoli e con il controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 6 del bando di concorso
La prova preselettiva ... consisterà nella somministrazione di un test di numero 50 (cinquanta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, che avrà ad oggetto la verifica delle abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento (10 quesiti) e della conoscenza delle materie previste per la prova scritta (40 quesiti) di cui al successivo articolo 7 del presente bando.
La prova preselettiva doveva limitarsi alla verifica delle abilità indicate e delle materie previste dall’art. 7 del bando.
art. 7 del bando di concorso
legislazione sul commercio itinerante, in sede fissa, pubblici esercizi, ambiente e edilizia
L’indicazione delle materie della prova costituisce parametro vincolante per la predisposizione dei quesiti; il generico riferimento all’ambiente non è stato ritenuto sufficiente a ricomprendere uno specifico quesito sulla gestione dei rifiuti.
art. 3 c.p.a.
Il Collegio ha richiamato il canone di sinteticità nella motivazione e ha deciso la controversia esaminando il motivo dotato di portata dirimente.
art. 177 d.lgs. 152/2006
La disposizione costituiva il riferimento normativo del quesito n. 25 sulla gestione dei rifiuti, ritenuto estraneo o comunque non congruente alle materie delimitate dal bando.
art. 1 d.P.R. 62/2013
La disposizione costituiva il riferimento normativo del quesito n. 37 sul Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; il relativo motivo non è stato deciso perché assorbito.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, la lex specialis vincola l’amministrazione anche nella predisposizione dei quesiti della prova preselettiva: le domande devono riguardare esclusivamente le abilità e le materie espressamente individuate dal bando.
- Un quesito preselettivo è illegittimo quando, per contenuto e riferimento normativo, non presenta una congruente afferenza alle materie indicate dalla lex specialis, anche se può essere ricondotto a esse soltanto mediante un’interpretazione estensiva e generica.
- L’ambiguità o la formulazione fuorviante di un quesito concorsuale incide sulla legittimità della prova quando non consente una verifica coerente e trasparente della preparazione dei candidati secondo il programma previsto dal bando.
- La collocazione del candidato tra gli idonei nella graduatoria finale non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione della mancata ammissione, quando resti possibile il conseguimento dell’assunzione mediante futuri scorrimenti della graduatoria ancora valida.
- Il giudice amministrativo può definire la controversia esaminando il motivo di ricorso dotato di portata dirimente, in applicazione del principio della ragione più liquida, assorbendo gli ulteriori motivi.
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