Sentenza n. 1284/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - previa concessione di misure cautelari - 1) del provvedimento di attribuzione delle ore di sostegno; 2) della circolare relativa all’assegnazione del numero di ore di sostegno alla classe frequentata dal minore; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell’organico per il sostegno determinata dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’istituto in questione. 4) PER L’ACCERTAMENTO del diritto del minore ad ottenere un insegnante di sostegno a copertura dell’orario totale (n. 30 h) e comunque di un numero di ore massimo adeguato alla sua patologia sofferta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Attribuzione di un numero di ore di sostegno inferiore alla copertura integrale dell’orario scolastico, nonché atti connessi relativi all’assegnazione dell’organico di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di studentessa)
Prevale il privato
La controversia
I genitori hanno impugnato gli atti con cui era stato assegnato alla minore un numero di ore di sostegno ritenuto insufficiente, chiedendo l’accertamento del diritto alla copertura dell’intero orario scolastico, pari a 30 ore, mediante un insegnante di sostegno in rapporto di deroga. La minore era riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 104/1992; la diagnosi funzionale attestava la necessità del rapporto in deroga e il verbale del G.L.O. del 22 ottobre 2024 indicava la necessità della copertura completa dell’orario. Il ricorso contestava quindi l’insufficiente assegnazione delle ore di sostegno e l’assenza di un’adeguata valutazione individualizzata del fabbisogno assistenziale e didattico.
La decisione
Il TAR aveva già accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris e ordinando all’istituto scolastico di conformare il PEI e il provvedimento del dirigente, assegnando un insegnante di sostegno per il numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica, con copertura integrale dell’orario in rapporto di deroga. Alla camera di consiglio del 23 luglio 2025 i ricorrenti hanno dichiarato che l’ordinanza cautelare era stata eseguita il 20 marzo 2025 e che era venuto meno l’interesse all’azione di annullamento. Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l’amministrazione si era conformata alla misura cautelare, soddisfacendo l’interesse sostanziale dei ricorrenti. In applicazione della soccombenza virtuale, il TAR ha ritenuto che la notificazione del ricorso avesse avuto efficacia causale sulla nuova determinazione amministrativa e ha condannato in solido le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa informazione alle parti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fondamento della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, determinato dall’esecuzione della misura cautelare e dal conseguente soddisfacimento dell’interesse dei ricorrenti.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
Rileva quale base del riconoscimento della condizione di handicap grave della minore e della conseguente necessità di un sostegno scolastico adeguato alla situazione individuale.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati, quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento dei dati personali e sanitari contenuti nella decisione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e la conseguente prescrizione di oscuramento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio avente a oggetto l’assegnazione delle ore di sostegno, l’amministrazione si conforma alla misura cautelare assegnando le ore necessarie alla piena integrazione scolastica, viene meno l’interesse alla decisione sull’azione di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La determinazione delle ore di sostegno per un alunno con disabilità grave deve essere preceduta da una valutazione individualizzata del fabbisogno effettivo, alla luce della diagnosi funzionale, del PEI e delle risultanze del G.L.O.; non è sufficiente un’assegnazione standardizzata o priva di adeguata motivazione.
- Qualora l’amministrazione modifichi la propria determinazione e soddisfi l’interesse del ricorrente in esecuzione di una misura cautelare, il giudice può applicare la soccombenza virtuale se accerta che la notificazione del ricorso abbia avuto efficacia causale sulla nuova manifestazione di volontà amministrativa.
- La condanna alle spese può essere posta a carico solidale delle amministrazioni resistenti quando esse abbiano concorso alla vicenda processuale e alla successiva soddisfazione dell’interesse azionato.
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