Cassazione Civile, Ordinanza n. 37149/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, depositata prima dell’adunanza camerale e conforme ai requisiti dell’art. 390 c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione transitoria per uso abitativo stipulato tra le parti. I giudici di merito hanno dichiarato la nullità parziale della pattuizione relativa alla natura transitoria del rapporto e hanno rideterminato la durata del contratto nell’ordinario termine quadriennale rinnovabile previsto dalla disciplina delle locazioni abitative. La corte d’appello ha inoltre confermato la compensazione parziale delle spese, ritenendo che vi fosse reciproca soccombenza, e ha escluso la responsabilità aggravata del locatore ex art. 96 c.p.c., richiesta dalla conduttrice. Avverso tale sentenza la conduttrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima dell’udienza ha depositato rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore munito dei relativi poteri.
Norme richiamate
L. 431/1998
Richiamata per affermare che, in presenza di una nullità parziale della pattuizione sulla transitorietà, la durata del rapporto va ricondotta al termine ordinario quadriennale rinnovabile previsto per le locazioni abitative.
art. 96 c.p.c.
Richiamato come fondamento della domanda di risarcimento per responsabilità aggravata, domanda che i giudici di merito hanno ritenuto infondata.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione della causa in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta dal difensore munito di poteri, è stata ritenuta rituale e idonea a determinare l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391 c.p.c.
È stato affermato che, in conseguenza dell’estinzione del giudizio per rinuncia, non vi è luogo a statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente proposta e depositata prima della decisione determina l’estinzione del processo, senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
- La rinuncia è efficace quando rispetta i requisiti formali previsti dall’art. 390 c.p.c., inclusa la sottoscrizione del difensore munito dei necessari poteri.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, il giudice non provvede sulle spese se la disciplina applicabile non impone una diversa regolazione.
- Nelle locazioni abitative, la pattuizione di una transitorietà non conforme alla disciplina legale può essere colpita da nullità parziale e il rapporto va ricondotto alla durata ordinaria prevista dalla legge.
- La domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. richiede la ricorrenza dei presupposti della responsabilità aggravata, che non possono essere presunti solo dalla soccombenza in merito.
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