Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 18/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’annullamento: - del verbale n. 5 dell’8 novembre 2023, adottato dalla Commissione esaminatrice dell’ASP di Caltanissetta nell’ambito della selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di incarico a tempo determinato di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area della Riabilitazione, recante la riformulazione dei punteggi mediante riparametrazione dei titoli e del colloquio; - della graduatoria finale allegata al predetto verbale n. 5 dell’8 novembre 2023, nella parte in cui la dott.ssa Maria Elisa Cannata è collocata al primo posto; - dei verbali presupposti della Commissione esaminatrice nn. 1 del 20 ottobre 2022, 2 del 16 novembre 2022, 3 del 17 novembre 2022 e 4 del 20 dicembre 2022; - ove occorra, dell’avviso pubblico per titoli e colloquio indetto dall’ASP di Caltanissetta. in via subordinata o separata, - per il risarcimento dei danni asseritamente subiti e subendi in conseguenza dell’adozione dei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202400174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della commissione esaminatrice che ha riformulato i punteggi mediante riparametrazione tra titoli e colloquio, e conseguente graduatoria finale con la controinteressata al primo posto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale n. 5 dell’8 novembre 2023, la graduatoria finale e gli atti presupposti della selezione per titoli e colloquio destinata al conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area della Riabilitazione. Ha dedotto la violazione dell’art. 4 dell’Accordo Stato-Regioni del 15 novembre 2007, recepito dal d.P.C.M. 25 gennaio 2008, dell’art. 8 d.P.R. n. 483/1997 e dell’avviso pubblico, sostenendo che il bando prevedeva una ripartizione paritaria del punteggio, con 20 punti per i titoli e 20 per il colloquio, e che la Commissione non avrebbe potuto applicare, in sede di riesame, il rapporto di un terzo per i titoli e due terzi per la prova orale. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per irragionevolezza, errore nei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità manifesta, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, dell’art. 3 Cost. e disparità di trattamento. In via subordinata è stato chiesto il risarcimento dei danni. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità per ne bis in idem e litispendenza, nonché la natura meramente esecutiva del verbale impugnato. Il ricorrente ha chiesto anche la sospensione del giudizio in attesa dell’appello pendente innanzi al CGA contro la sentenza che aveva dichiarato improcedibile il precedente ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Il verbale n. 5 costituisce un provvedimento nuovo, successivo e autonomamente lesivo, che ha integralmente sostituito la precedente graduatoria; pertanto non vi è identità di atto o di petitum con il precedente giudizio e non ricorrono né il ne bis in idem né la litispendenza. È stata inoltre esclusa la sospensione del giudizio, non sussistendo una pregiudizialità tecnica necessaria rispetto all’appello pendente, avente a oggetto una diversa sequenza procedimentale e distinti atti amministrativi. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. L’ordinanza cautelare n. 400/2023 aveva disposto il riesame della graduatoria alla luce del principio di proporzionalità tra titoli e prove, ritenendo compatibile con il quadro normativo il rapporto di un terzo per i titoli e due terzi per le prove; tale ordinanza non era stata impugnata e vincolava la successiva attività della Commissione. La riparametrazione non ha costituito l’introduzione autonoma di un nuovo criterio valutativo, ma l’attuazione dell’ordine giudiziale di riesame mediante un criterio aritmetico oggettivo e coerente. La Commissione, quindi, non ha disapplicato illegittimamente la lex specialis, ma si è conformata al decisum cautelare senza travisarne il contenuto né introdurre elementi estranei. Gli atti impugnati sono stati salvati e le spese integralmente compensate per la peculiarità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 4 Accordo Stato-Regioni 15 novembre 2007, recepito dal d.P.C.M. 25 gennaio 2008

    La norma è richiamata dal ricorrente quale fonte della disciplina dei punteggi, ma il TAR non fonda su di essa una distinta statuizione decisiva.

  • art. 8 d.P.R. n. 483/1997

    È richiamato come parametro normativo del rapporto tra titoli e prove; la Commissione ha applicato il limite di un terzo per i titoli e due terzi per le prove, ritenuto compatibile con la disciplina applicabile e imposto, nel caso concreto, dall’ordinanza cautelare.

  • art. 3 Costituzione

    Richiamato tra i parametri di censura per la dedotta disparità di trattamento, senza autonoma analisi decisiva nella sentenza.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione adotta, in esecuzione di un’ordinanza cautelare, un nuovo atto che sostituisce integralmente il precedente e incide nuovamente sulla posizione del destinatario, tale atto è autonomamente lesivo e può essere impugnato con un nuovo ricorso; non ricorre il ne bis in idem se mancano identità di atto e di petitum.
  • La pendenza dell’appello relativo a un precedente giudizio non impone la sospensione del nuovo processo quando i due giudizi riguardano diverse sequenze procedimentali e distinti atti amministrativi, in assenza di una pregiudizialità tecnica necessaria.
  • L’amministrazione, nell’eseguire un’ordinanza cautelare che imponga il riesame secondo determinati parametri, deve conformarsi al contenuto precettivo della statuizione giudiziale; il criterio applicativo adottato in attuazione dell’ordine di riesame non costituisce un autonomo esercizio valutativo se è oggettivo, verificabile e coerente con il perimetro fissato dal giudice.
  • La riparametrazione dei punteggi tra titoli e prove non determina, di per sé, una disapplicazione illegittima della lex specialis quando costituisce diretta conseguenza dell’obbligo di conformarsi a una precedente statuizione giurisdizionale non impugnata, che abbia ritenuto compatibile con la disciplina applicabile un diverso rapporto proporzionale.
  • Non sono ravvisabili vizi propri dell’atto amministrativo di riesame quando la Commissione si attiene al vincolo conformativo derivante dall’ordinanza cautelare, senza travisarne il contenuto e senza introdurre elementi valutativi ulteriori o estranei all’ordine giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.