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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49749/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Liquore impugna l'ordinanza che ha respinto il suo appello avverso il provvedimento del GIP che aveva negato la sostituzione della custodia cautelare in carcere. Deduce vizio di motivazione perché, a suo avviso, sussisterebbero elementi di novità idonei ad attenuare le esigenze cautelari: la sentenza di primo grado ha riconosciuto attenuanti generiche e ridimensionato alcune contestazioni; è trascorso tempo tra il fatto e l'adozione della misura e il ricorrente ha già subito periodo di detenzione. Inoltre lamenta che non sia stata valutata adeguatamente la possibilità degli arresti domiciliari in altra regione ex art. 275-bis c.p.p. e dell'applicazione della misura con controllo elettronico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che la fase di legittimità non consente la revisione degli accertamenti di fatto e degli elementi indiziari, riservati al Gip e al tribunale del riesame, purché la motivazione sia coerente e priva di illogicità evidente. Nel caso concreto la motivazione del tribunale è stata ritenuta esaustiva e logica: ha ricostruito le condotte, la personalità pericolosa dell'imputato, il ruolo di organizzatore e i legami con ambienti malavitosi, motivando l'inidoneità della misura domiciliare (anche in altra regione) e l'insussistenza delle ragioni di novità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275-bis c.p.p.

    La Corte richiama che lo spostamento della misura domiciliare in altra regione e l'adozione di controlli elettronici richiedono una specifica valutazione, ma può essere ritenuta inidonea se dal quadro probatorio risulta che non impedirebbe il rischio di recidiva e i contatti con ambienti criminali

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento di somme alla cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa e ha determinato un importo equo (euro 3.000)

  • Principio di diritto (Cass. Sez. 2, sent. n. 9212/2017)

    In sede di ricorso per cassazione non è consentita la revisione degli elementi materiali e fattuali (spessore degli indizi, valutazioni soggettive dell'imputato); il controllo è limitato alla verifica della esposizione delle ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità palese nella motivazione

  • Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186 (richiamata)

    Richiamata in relazione ai criteri di valutazione della colpa ai fini della condanna alla cassa delle ammende; utilizzata per giustificare la commisurazione della sanzione accessoria per l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità in Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione degli elementi di fatto o degli indizi: occorre mostrare vizi di diritto o illogicità manifesta nella motivazione
  • La mera esistenza di tempo intercorso tra il fatto e la misura cautelare o della durata della detenzione non è di per sé sufficiente ad affievolire le esigenze cautelari; serve dimostrare novità concrete e rilevanti
  • Per ottenere la sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari in altra regione (art. 275-bis), è necessario argomentare specificamente come la diversa collocazione e/o il controllo elettronico incidano sul rischio di recidiva e sui rapporti con contesti criminali
  • Se la motivazione del giudice del riesame ricostruisce compiutamente la pericolosità e i legami criminali dell'imputato, è difficile per la Cassazione ritenere la misura eccessiva senza elementi nuovamente decisivi
  • Un ricorso in Cassazione vago o che si limiti a riproporre censure di merito già esaminate può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e sanzioni alla cassa delle ammende

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