Sentenza n. 151/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento o per la declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o invalidità della procedura selettiva indetta dalla Provincia di Pescara per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio della direzione dell’attività di autotrasporto di merci per conto terzi in campo nazionale e internazionale nella parte in cui ha attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 13 punti nella seconda prova del 21.11.2024 e per l’effetto ha escluso il ricorrente dall’elenco degli idonei pubblicato sul sito della Provincia di Pescara il 28.11.2024 e di qualunque atto prodromico, consequenziale e comunque connesso e per l’ammissione del ricorrente nel predetto elenco degli idonei ovvero per l’ammissione del ricorrente ad una nuova seconda prova scritta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione di 13 punti nella seconda prova della procedura selettiva e conseguente esclusione dall'elenco degli idonei
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la procedura selettiva indetta dalla Provincia di Pescara per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per la direzione dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi, contestando il punteggio complessivo di 13 punti attribuito nella seconda prova del 21 novembre 2024 e la conseguente esclusione dall'elenco degli idonei pubblicato il 28 novembre 2024. Ha chiesto l'annullamento, ovvero la declaratoria di nullità, illegittimità o invalidità degli atti, nonché l'ammissione nell'elenco degli idonei o, in alternativa, l'ammissione a una nuova seconda prova scritta. Nel corso del giudizio, dopo la pronuncia cautelare n. 39 del 12 febbraio 2025, l'amministrazione ha riesaminato la posizione del ricorrente con verbale del 5 marzo 2025, ritenendo comunque non superata la prova.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse. Il riesame amministrativo disposto dopo la pronuncia cautelare ha determinato una nuova valutazione della posizione del ricorrente; tale nuova determinazione non è stata impugnata. Pertanto, una pronuncia sugli atti originariamente gravati sarebbe stata inutile, anche se favorevole, non potendo incidere sulla nuova determinazione amministrativa. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure relative alla valutazione della prova. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta una nuova determinazione mediante riesame della posizione del ricorrente e tale determinazione non viene impugnata, il ricorso contro gli atti originari diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se una pronuncia su questi ultimi non è più idonea a produrre un'utilità concreta e attuale.
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando l'evoluzione del procedimento amministrativo rende inutiliter data un'eventuale decisione favorevole sugli atti impugnati, in assenza di impugnazione dell'atto amministrativo sopravvenuto che definisce nuovamente la posizione dell'interessato.
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