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Ordinanza

Ordinanza n. 12025/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DECRETO MINISTERIALE DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - (K10/-OMISSIS-)

Giustizia amministrativa202101960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i vizi di legittimità dedotti. La causa è stata esaminata in una camera di consiglio istruttoria nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, per verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'eventuale necessità di ulteriori adempimenti processuali.

La decisione

Il Collegio ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione, che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato ai sensi dell'art. 46 c.p.a., che il ricorrente ha depositato documentazione integrativa e che non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Non è stata quindi definita la domanda di annullamento nel merito. Il fascicolo è stato trasmesso al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato, nel rispetto degli impegni PNRR e del divieto di rinvio previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a. Disposto inoltre l'oscuramento delle generalità della parte.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione è stato ritenuto adempiuto ai fini della completezza documentale della causa.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., quale fondamento del divieto di differimento della trattazione, salvo eccezionali motivi.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Richiamato quale ulteriore base del divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, nel contesto della calendarizzazione dell'udienza di smaltimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle udienze di smaltimento dell'arretrato, prima della calendarizzazione della causa il giudice può verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere e la completezza dell'istruzione processuale; ove tali condizioni risultino soddisfatte e non siano necessarie ulteriori attività, il fascicolo può essere trasmesso al Presidente del tribunale per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza definire ancora il merito della controversia.
  • La persistente attualità dell'interesse a ricorrere, il deposito del fascicolo amministrativo e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio consentono di procedere alla calendarizzazione della causa per la decisione, senza che l'ordinanza organizzatoria determini accoglimento o rigetto della domanda principale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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