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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23201/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda contestazioni per reati di peculato imputati all'imputato in qualità di cassiere presso la Camera di Commercio di Foggia. Le imputazioni principali sono: (1) appropriazione di somme versate dagli utenti per servizi pubblici (rilascio di certificati, visure, titoli di abilitazione) mediante storni ingiustificati e modifiche nelle registrazioni di cassa (capo C); (2) appropriazione della differenza tra l'importo effettivamente versato dai candidati agli esami per agenti in affari di mediazione (77,00 euro) e l'importo annotato nel registro di cassa (generalmente 5-7 euro), mediante emissione di ricevute con causali e importi diversi ma con la stessa numerazione, per un importo complessivo di oltre euro 2.500,00 (capo D). Il ricorrente ha dedotto in Cassazione violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che molte ricevute erano state consegnate da terzi delegati (quindici candidati, quattordici dei quali si sarebbero avvalsi di delegati) e che alcune testimoni (es. Nardo Giuseppina) avrebbero dichiarato la palesa artefazione delle ricevute; inoltre la difesa ha sostenuto che gli storni erano ammessi dalle procedure interne della Camera di Commercio in determinate condizioni e non richiedevano una giustificazione ulteriore. La Corte d'appello aveva, però, ritenuto provati gli elementi del peculato sulla base delle testimonianze, delle incongruenze tra ricevute cartacee e registrazioni di cassa, e aveva escluso l'ipotesi alternativa della falsificazione sistematica da parte dei delegati, sottolineando l'assenza di documentazione e la dichiarazione del teste D'Apolito sull'originalità delle ricevute; inoltre la Corte d'appello ha valorizzato l'atto transattivo tra l'imputato e la Camera di Commercio (pagamento di euro 75.000 con rinuncia di credito di euro 27.000) come elemento di carattere confessorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti come di merito non consentiti e comunque manifestamente infondati. Ha confermato le argomentazioni della Corte d'appello circa la valutazione delle prove (testimonianze, documentazione di cassa) e la non credibilità dell'ipotesi difensiva basata su una falsificazione sistematica da parte di delegati. La sentenza di merito aveva già dichiarato, in riforma della sentenza di primo grado, l'estinzione per prescrizione dei reati di peculato fino al 13 dicembre 2009 e aveva rideterminato la pena per le condotte dal 14 dicembre 2009 in poi in due anni di reclusione, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche; tali statuizioni non sono state efficacemente censurate in Cassazione. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e avendo riscontrato responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, ha disposto il versamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Peculato (Codice penale)

    La sentenza applica i criteri probatori propri del delitto di peculato: appropriazione delle somme di proprietà dell'ente pubblico ed elemento soggettivo; la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti tali elementi per i fatti posteriori al 13/12/2009, mentre ha dichiarato prescritti i fatti anteriori

  • Sentenza Corte costituzionale

    Richiamata come fondamento per l'obbligo, in caso di ricorso manifestamente infondato o non ammesso per colpa, di disporre il pagamento di una somma a titolo di sanzione alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione la applica quantificando in via equitativa euro 3.000,00

Massime di principio

  • Per il reato di peculato è essenziale dimostrare non solo l'anomalia contabile (differenze tra ricevute e registrazioni) ma anche il collegamento causale e l'elemento soggettivo dell'appropriazione da parte del pubblico ufficiale; la presenza di delegati terzi non esclude automaticamente la responsabilità dell'addetto di cassa se emergono incongruenze e testimonianze che ne corroborano la condotta
  • La mera allegazione difensiva di una falsificazione generalizzata delle ricevute da parte di terzi richiede idonea prova (documenti, riscontri oggettivi, ammissioni) per prevalere sulla ricostruzione accusatoria; dichiarazioni contraddittorie o non corroborate indeboliscono tale linea difensiva
  • Atti transattivi o pagamenti effettuati dalla parte civile nei confronti dell'imputato possono assumere rilievo probatorio di carattere confessorio e incidere negativamente sull'argomentazione difensiva, salvo prova convincente della estraneità dell'imputato
  • Le regole interne di procedura (es. possibilità di storni) devono essere provate e valutate nel loro concreto funzionamento: l'esistenza di una procedura non legittima automaticamente comportamenti che determinano appropriazione indebita se la registrazione viene alterata o non rispetta le condizioni previste
  • In Cassazione i motivi di ricorso devono essere formulati secondo i limiti di legge: censure meramente di fatto o riproposizione delle stesse doglianze di merito non consentite possono determinare l'inammissibilità; ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende

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