Cassazione Penale, Sentenza n. 18478/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati ritenuti colpevoli del reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa per un articolo pubblicato sul quotidiano "La Città" nel quale si affermava che la società "La Splendor" era "finita già nel mirino dell'Antimafia nell'ambito dell'operazione Salastra", offendendo la reputazione del sig. Giuseppe Palmieri in qualità di legale rappresentante della società. Impugnavano la sentenza sostenendo: (1) l'inosservanza della condizione di procedibilità rispetto al direttore responsabile Andrea Manzi (art. 57 c.p.), poiché la querela non avrebbe specificato la sua corresponsabilità per omissione di controllo; (2) il mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca e della verità del fatto, essendo la notizia riferita a dichiarazioni politiche e a elementi indiziari inerenti indagini sulla società; (3) l'erronea esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e la mancata concessione delle attenuanti generiche e di una più favorevole determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo: la querela del Palmieri, nel chiedere la punizione dei "responsabili", poteva essere interpretata come estesa anche al direttore responsabile e il giudice è legittimato a riconoscere la partecipazione o l'omissione di controllo ai sensi dell'art. 57 c.p. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia equivocato nella valutazione della verità del fatto, non avendo adeguatamente considerato che l'offesa era contestata in ragione del ruolo di Palmieri quale legale rappresentante della società e che pertanto doveva essere proprio verificata la veridicità della circostanza che la "Splendor" fosse stata attenzionata nell'ambito dell'operazione "Salastra". Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata sul punto relativo alla valutazione della verità della notizia (con assorbimento delle ulteriori doglianze riguardanti l'applicazione dell'art. 131-bis e la dosimetria della pena).
Norme richiamate
art. 57 cod. pen.
Riconosciuta la possibilità che il direttore responsabile sia ritenuto imputabile per omissione di controllo sulla pubblicazione; la querela che chiede la punizione dei "responsabili" non è limitata al solo articolista
art. 131-bis cod. pen.
La Corte territoriale aveva escluso la non punibilità ex art. 131-bis per la gravitaà dell'accostamento a contesti mafiosi; la Cassazione ha ritenuto assorbite le questioni relative all'applicazione di tale disposizione in ragione dell'annullamento sul punto centrale della verità della notizia
Massime di principio
- La querela non deve necessariamente qualificare giuridicamente tutti i reati o i ruoli: se la persona offesa chiede la punizione dei "responsabili", il giudice può valutare la configurabilità di responsabilità anche per il direttore responsabile (art. 57 c.p.)
- Nelle diffamazioni a mezzo stampa va valutata la verità del fatto specifico contestato nella sua reale portata: quando l'offesa riguarda il ruolo della persona (es. legale rappresentante di una società), il giudice deve accertare la veridicità della circostanza riferita a quel ruolo, anche distinguendo fra la società e la persona fisica
- L'esimente del diritto di cronaca richiede il rispetto dei requisiti di pertinenza e continenza e, soprattutto, la veridicità del fatto pubblico o la diligente verifica delle fonti; la mera provenienza della notizia da un soggetto politico o dalla ricostruzione di terzi non esonera dall'obbligo di verifica quando dall'affermazione possa derivare un grave danno alla reputazione
- La possibilità di applicare scriminanti o attenuanti (art. 131-bis, attenuanti generiche) dipende in larga misura dall'esito dell'accertamento sulla verità della notizia: un accertamento incompleto o viziato sulla verità può determinare l'annullamento della decisione penale
- Il giudice ha il potere e il dovere di attribuire la qualificazione giuridica dei fatti (compresa la ricostruzione delle fattispecie concorrenti o delle omissioni) indipendentemente dalla precisione tecnico-giuridica dell'atto di querela presentato dal privato
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