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Sentenza

Sentenza n. 3047/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della comunicazione prot. CA/2025/0197963 del 7.10.2025, notificata in data 7.10.2025, con cui è stata dichiarata la nullità e l’inefficacia della S.C.I.A. ex art. 22 D.P.R. 380/01, prot. CA/2024/137492 del 14.08.2024; - la determinazione dirigenziale di avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 7 L. 241/90 e di sospensione di eventuali lavori in corso, numero repertorio CA/2228/2025 del 10.10.2025, protocollo n. CA/201101/2025 del 10.10.2025, notificata in data 10.10.2025;

Giustizia amministrativa202515982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di dichiarazione di nullità e inefficacia della SCIA edilizia e determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio con sospensione di eventuali lavori

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui Roma Capitale ha dichiarato la nullità e l'inefficacia della SCIA edilizia presentata per un immobile e ha avviato il procedimento sanzionatorio, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Il primo ricorrente agiva quale tecnico incaricato dalla proprietaria del deposito della SCIA; il secondo quale progettista e direttore dei lavori. Roma Capitale ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse ad agire. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi degli artt. 60 e 73 c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per le medesime ragioni. I ricorrenti, in quanto tecnici e non titolari dello ius aedificandi, hanno dedotto motivi non ulteriormente esaminati a causa della definizione in rito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto sia di legittimazione ad agire sia di interesse ad agire. Il tecnico incaricato del deposito della SCIA e, a maggior ragione, il progettista-direttore dei lavori non sono titolari dell'interesse legittimo pretensivo relativo al titolo edilizio, che incide sulla sfera giuridica del titolare dello ius aedificandi. Il progettista e direttore dei lavori dispone soltanto di un interesse semplice o di fatto alla realizzazione dell'opera secondo il progetto. Manca inoltre un interesse concreto, personale, immediato, attuale ed effettivo alla rimozione dell'atto, poiché l'archiviazione o il diniego del titolo non incide direttamente sulla loro sfera giuridica e l'eventuale interesse al mantenimento della reputazione professionale è soltanto morale, indiretto e di fatto. La possibile esposizione a responsabilità penale non modifica tale conclusione, trattandosi di un piano autonomo rispetto alla legittimazione a impugnare il titolo edilizio. Il Collegio ha precisato che la legittimazione dei tecnici può invece sussistere in relazione all'impugnazione dell'ordine di demolizione, in ragione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 29 d.P.R. 380/2001. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Riguarda la SCIA edilizia oggetto della controversia, ma il giudizio è stato definito in rito senza esaminare la legittimità sostanziale degli atti comunali.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato quale base della determinazione comunale di avvio del procedimento sanzionatorio; non esaminato nel merito dal TAR.

  • art. 29, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Richiamato per le sanzioni amministrative eventualmente applicabili al direttore dei lavori e quale elemento che può fondare la sua legittimazione rispetto all'ordine di demolizione, non rispetto al diniego o all'archiviazione del titolo edilizio.

  • art. 29, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Richiamato per le sanzioni amministrative eventualmente applicabili al progettista e quale elemento che può fondare la sua legittimazione rispetto all'ordine di demolizione, non rispetto al diniego o all'archiviazione del titolo edilizio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, essendo complete il contraddittorio e l'istruttoria e avendo il Collegio sentito le parti.

  • art. 73 c.p.a.

    Ha fondato l'avviso alle parti circa la possibile rilevazione d'ufficio della causa di inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse ad agire.

Massime di principio

  • Il tecnico incaricato del deposito di una SCIA edilizia non è legittimato a impugnare autonomamente il provvedimento che neghi, archivi o renda inefficace il titolo edilizio, poiché l'interesse legittimo pretensivo connesso allo ius aedificandi appartiene al titolare della situazione dominicale o del diverso titolo sostanziale sull'immobile.
  • Il progettista e il direttore dei lavori, in quanto tali, vantano rispetto al titolo edilizio un mero interesse semplice o di fatto alla realizzazione dell'opera conforme al progetto e non un interesse legittimo qualificato e differenziato autonomamente azionabile.
  • L'interesse a impugnare il diniego, l'archiviazione o l'inefficacia di un titolo edilizio deve essere diretto, personale, concreto, attuale ed effettivo; non è sufficiente un interesse professionale riflesso o un interesse morale alla tutela della reputazione.
  • La possibile responsabilità penale del progettista o del direttore dei lavori per violazioni edilizie opera su un piano distinto e autonomo e, di per sé, non attribuisce loro la legittimazione a impugnare il provvedimento relativo al titolo edilizio.
  • Il progettista e il direttore dei lavori possono essere legittimati a impugnare un ordine di demolizione quando l'ordinamento collega a tale illecito specifiche sanzioni amministrative direttamente riferibili alla loro posizione, pur restando privi di legittimazione a impugnare il diniego o l'archiviazione del titolo edilizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoDecadenza e tardività

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