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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09030/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'esito sfavorevole già maturato in appello, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 6 marzo 2024. Il primo motivo denunciava l'intervenuta prescrizione del reato; la Corte di cassazione lo ha ritenuto manifestamente infondato, osservando che a suo carico era stata ravvisata la recidiva reiterata, con conseguente aumento del termine prescrizionale fino ad anni 10, non ancora decorsi. Il secondo motivo contestava la motivazione del giudizio di responsabilità in relazione al delitto di truffa in concorso, ma è stato dichiarato indeducibile perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e già disattese, e perché fondato su una mera diversa lettura degli elementi di prova. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto reiterativo rispetto alle puntuali osservazioni della sentenza impugnata circa il ruolo svolto dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    La deduzione di prescrizione è stata esclusa perché il termine prescrizionale risultava aumentato per effetto della recidiva reiterata e non era ancora decorso.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata è stata valorizzata come causa di aumento del termine di prescrizione.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso che si limitano a reiterare censure già proposte in appello e a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio sono privi della necessaria specificità e risultano inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deduzione di prescrizione è infondata quando il termine applicabile sia stato legittimamente aumentato per effetto della recidiva e non risulti ancora maturato.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se si risolve nella mera riproposizione di censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in cassazione ottenere una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, poiché il ricorso deve esporre una critica argomentata e specifica ai passaggi decisivi della decisione di merito.
  • La reiterazione apparente di doglianze già esaminate dal giudice di merito non integra un valido motivo di ricorso e comporta la declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneTruffa
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidiva

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