Sentenza n. 1975/2026 - Torino, Sezione 2
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento dell'insussistenza di valido titolo abilitativo in relazione agli interventi edilizi sull'immobile sito in via Giappano n. 15, distinto al catasto fabbricati al foglio 26, mapp. 290 sub. 17, di cui alla segnalazione certificata di inizio attività sostitutiva del permesso di costruire presentata dal sig. Grosso Lorenzo e assunta al protocollo del Comune di Borghetto di Borbera al n. 4682 in data 6.8.2024; nonché per la condanna del Comune di Borghetto di Borbera ad adottare i provvedimenti inibitori e ripristinatori previsti dalla normativa vigente nei confronti delle opere realizzate dal controinteressato; per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l'accertamento dell'insussistenza di valido titolo abilitativo in relazione agli interventi edilizi sull'immobile sito in via Giappano n. 15, distinto al catasto fabbricati al foglio 26, mapp. 290 sub. 17, di cui alla segnalazione certificata di inizio attività sostitutiva del permesso di costruire in variante (codice pratica GRSLNZ51D17A998G-09122025-1008) presentata dal sig. Grosso Lorenzo in data 9.12.2025 e assunta al protocollo del Comune di Borghetto di Borbera al n. 06006/2025 del 10.12.2025, in variante alla segnalazione prot. n. 4682 del 6.8.2024; nonché, ex artt. 31 e 117 c.p.a., per l'accertamento dell'illegittimità e la condanna del Comune di Borghetto di Borbera a provvedere sul silenzio inadempimento serbato sull'istanza di verifica ex art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990 presentata in data 13.2.2026 in relazione alla segnalazione in variante prot. n. 06006/2025 del 10.12.2025; nonché per la condanna del Comune di Borghetto di Borbera ad adottare i provvedimenti inibitori e ripristinatori previsti dalla normativa vigente nei confronti delle opere realizzate e/o in corso di realizzazione dal controinteressato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: SCIA alternativa al permesso di costruire del 6 agosto 2024 e SCIA in variante del 10 dicembre 2025, relative alla ristrutturazione di un immobile; contestato anche il silenzio comunale sull’istanza di verifica della variante
Esito
Favorevole al resistente (comune e proprietario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria di un immobile confinante ha contestato la SCIA alternativa al permesso di costruire presentata il 6 agosto 2024 per la ristrutturazione di un rustico e di un’abitazione, con cambio di destinazione d’uso, realizzazione di nuove unità residenziali e modifiche alle aperture prospicienti la sua proprietà. Ha dedotto la violazione delle distanze legali previste dall’art. 905 c.c. e dall’art. 16 del regolamento edilizio comunale, sostenendo che l’intervento fosse una ristrutturazione edilizia pesante con cambio d’uso, soggetta a permesso di costruire ai sensi degli artt. 10 e 23-ter d.P.R. 380/2001, e lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha chiesto l’accertamento dell’insussistenza di un valido titolo e la condanna del Comune all’adozione di misure inibitorie e ripristinatorie. Con motivi aggiunti ha contestato la SCIA in variante del 10 dicembre 2025, riproponendo le censure, e ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio sull’istanza di verifica del 13 febbraio 2026, oltre alla condanna del Comune a provvedere e ad adottare le misure conseguenti.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile: la SCIA alternativa al permesso di costruire del 6 agosto 2024 ricadeva nel suo tipico ambito applicativo e il ricorso è stato notificato il 22 dicembre 2025, quando era già decorso il termine annuale per l’esercizio dell’autotutela previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990 nel testo vigente all’epoca. Non è stata ravvisata una radicale inefficacia del titolo tale da escludere i termini decadenziali; una volta consolidato il titolo, la domanda del terzo non poteva essere azionata, indipendentemente dai vizi denunciati. I motivi aggiunti sono stati dichiarati irricevibili nella parte relativa all’azione avverso il silenzio, perché depositati oltre il termine dimidiato di quindici giorni previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a.; il TAR ha inoltre rilevato la carenza d’interesse a contestare la variante, poiché essa non peggiorava la situazione della ricorrente e le due finestre previste al primo piano, con vetro temperato fisso, non costituivano vedute. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore del controinteressato per euro 3.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 19, commi 3, 4, 6-bis e 6-ter l. 241/1990
Con riguardo alla tutela del terzo, il comma 6-ter dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 stabilisce espressamente che la segnalazione certificata d’inizio attività non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile e che gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione, esperendo in caso di inerzia l’azione contro il silenzio.
La SCIA non è direttamente impugnabile dal terzo; questi deve sollecitare le verifiche amministrative e, in caso di inerzia, agire contro il silenzio. Scaduti i termini per il controllo ordinario e per l’autotutela, viene meno la possibilità di ottenere l’intervento amministrativo.
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
In presenza di una segnalazione certificata di inizio attività, il dies a quo per il termine di esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies, primo comma, della legge n. 241 del 1990 (già fissato in diciotto mesi, poi in dodici mesi e da ultimo ridotto a sei mesi), coincide con la data di scadenza del termine (in materia edilizia, di trenta giorni) per l’esercizio del potere ordinario di controllo da parte del Comune (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 292 del 2025).
Per una SCIA edilizia, il termine per l’autotutela decorre dalla scadenza dei trenta giorni assegnati al Comune per il controllo ordinario. Nel caso deciso, il TAR ha considerato decorso il termine annuale applicabile ratione temporis alla prima SCIA.
art. 87, comma 3, c.p.a.
I motivi aggiunti, con i quali viene chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida trasmessa dalla ricorrente il 13 febbraio 2026, in relazione alla seconda segnalazione certificata presentata dal Grosso, in variante parziale al primo progetto di ristrutturazione, devono essere dichiarati irricevibili, siccome tardivamente depositati oltre il termine dimidiato di quindici giorni previsto dall’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm., come rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, cod. proc. amm., nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.
Nel rito camerale relativo all’azione avverso il silenzio, il termine dimidiato di quindici giorni per il deposito dei motivi aggiunti determina l’irricevibilità se non rispettato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
I motivi aggiunti, con i quali viene chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida trasmessa dalla ricorrente il 13 febbraio 2026, in relazione alla seconda segnalazione certificata presentata dal Grosso, in variante parziale al primo progetto di ristrutturazione, devono essere dichiarati irricevibili, siccome tardivamente depositati oltre il termine dimidiato di quindici giorni previsto dall’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm., come rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, cod. proc. amm., nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.
La questione della tardività dei motivi aggiunti può essere rilevata d’ufficio, nel rispetto della disposizione che consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio.
Massime di principio
- La SCIA non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile dal terzo: il terzo deve sollecitare l’esercizio dei poteri di verifica amministrativa e, in caso d’inerzia, esperire l’azione avverso il silenzio.
- In materia edilizia, il decorso del termine per il controllo ordinario e del successivo termine per l’autotutela consuma il potere d’intervento dell’amministrazione e preclude al terzo l’azione diretta a ottenere l’esercizio di quei poteri, anche quando siano dedotti vizi di legittimità del titolo, salvo che ricorrano elementi di radicale inefficacia della SCIA.
- Il termine per l’esercizio dell’autotutela su una SCIA decorre dalla scadenza del termine previsto per il controllo ordinario; in materia edilizia, tale termine ordinario è di trenta giorni.
- Nel rito camerale relativo all’azione avverso il silenzio, i motivi aggiunti depositati oltre il termine dimidiato di quindici giorni sono irricevibili.
- La contestazione di una SCIA in variante è inammissibile per carenza d’interesse quando l’eventuale accoglimento non rimetterebbe in discussione il titolo originario ormai consolidato e la variante non peggiora la posizione del terzo.
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