Sentenza n. 340/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza anche nominando un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva, per il caso di ulteriore inadempimento, della Sentenza n. 1476/2024 emessa il 30.05.2024 dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 1087/2024, passata in giudicato, con cui il Tribunale ha accertato il diritto della Prof.ssa Sara TORRIELLI ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli a.s. dal 2019/2020 al 2023/2024 e, per l'effetto, ha condannato il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, “a mettere a disposizione di SARA TORRIELLI per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 2.500,00 oltre interessi legali”, nonché a “rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 1.133,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva, Cpa, con distrazione”. e per la condanna del Ministero resistente a corrispondere la somma di denaro quantificanda e dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente e disposto il pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per complessivi euro 2.500 oltre interessi legali, nonché al rimborso delle spese di lite liquidate in primo grado. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti processuali e sostanziali dell'ottemperanza: la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso e l'omessa esecuzione non era contestata. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute: essa decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in caso di persistente inerzia, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna nei confronti delle amministrazioni; il suo inutile decorso ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
Rileva ai fini della produzione della sentenza azionata in copia attestata conforme all'originale quale titolo esecutivo.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È stato applicato per la dimidiazione dei parametri forensi nella liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, la produzione del titolo giudiziale in copia conforme, la sua notificazione all'amministrazione soccombente e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge consentono di ordinare l'esecuzione del giudicato quando l'inadempimento non sia contestato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, assegnandogli un termine decorrente dalla comunicazione dell'inottemperanza e attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato; il relativo periodo decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e termina con l'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inerzia, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.
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