Cassazione Penale, Sentenza n. 16557/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il decreto che aveva rigettato la richiesta di rivalutazione dell'attuale pericolosita' sociale del ricorrente, detenuto dal 1996 al 8/6/2021. Il ricorrente deduceva che la pericolosita' accertata nel 1996 fosse ancora attuale e contestava la decisione di non procedere alla rivalutazione prognostica in ragione della presunta incompatibilita' tra l'esecuzione della misura di sicurezza (liberta' vigilata) e la successiva eseguibilita' della misura di prevenzione (sorveglianza speciale). In cassazione il motivo denunciava violazione di legge e carenza di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la decisione impugnata fosse adeguatamente motivata e correttamente avesse applicato l'art. 13 del d.lgs. 159/2011 nel senso che, se e' in corso l'esecuzione della misura di sicurezza della liberta' vigilata, non e' possibile procedere all'esecuzione della sorveglianza speciale e dunque la rivalutazione immediata della pericolosita' sarebbe inattuale. La Corte ha inoltre ritenuto che il ricorso si limitasse a riproporre argomentazioni gia' esaminate e respinte senza confrontarsi con le specifiche ragioni della decisione. Conseguentemente e' stata pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011 n.159, art.13
Se durante l'esecuzione e' applicata la misura di sicurezza della liberta' vigilata, non e' possibile procedere all'applicazione o all'esecuzione della sorveglianza speciale; le misure sono incompatibili nella fase esecutiva e la sorveglianza speciale, se applicata, ne cesserebbe gli effetti
d.lgs. 6 settembre 2011 n.159, art.14 comma 2-ter
Disciplina la rivalutazione della pericolosita' in caso di significativo iato tra decisione e esecuzione della misura di prevenzione; giustifica l'attesa di una nuova rivalutazione fino all'epilogo o alla effettiva eseguibilita' della misura
codice di procedura penale, art.606 comma 1, lett. b, c, e
art. 606, comma 1, lett. b, c, e
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e carenza/mancanza di motivazione); la Corte ha ritenuto che non fosse indicata una chiara violazione di legge e che la motivazione non fosse apparente
codice di procedura penale, art.616
Prevede la possibilita' di applicare sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha quantificato la somma in euro 3.000
Corte Cost., sent. n.186 del 2000
Richiamata in riferimento alla necessita' di valutare l'eventuale colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilita' prima di esentarlo dalla sanzione pecuniaria
Cassazione, Sez.1, n.20960 del 11/03/2021
Sez. 1, n. 20960, del 11/3/2021
Giurisprudenza che conferma l'interpretazione dell'art. 13 d.lgs. 159/2011 circa l'incompatibilita' tra misura di sicurezza in esecuzione e applicabilita' della sorveglianza speciale
Cassazione, Sez.5, n.39534 del 03/02/2017 (Tumminia)
Sez. 5, n. 39534 del 03/02/2017, Tumminia
Precedente che ha affermato la non applicabilita' della sorveglianza speciale se e' gia' in atto una misura di sicurezza, limitando la compatibilita' alle ipotesi in cui la seconda misura sia eseguita successivamente alla prima
Cassazione, Sez.1, n.6636 del 07/01/2016 (Pandico)
Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico
Sottolinea che in sede di legittimita' e' deducibile come unico vizio la violazione di legge; argomenti meramente riproposti senza affrontare la motivazione sono inammissibili
Cassazione, Sez. U, n.33451 del 29/05/2014 (Repaci)
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci
Richiamata in tema di limiti dei vizi deducibili in cassazione nei ricorsi relativi alle misure di prevenzione
Massime di principio
- Se e' in corso l'esecuzione di una misura di sicurezza come la liberta' vigilata, non e' eseguibile contestualmente la sorveglianza speciale; la rivalutazione prognostica va effettuata quando la misura di sicurezza non pregiudichi l'effettiva eseguibilita' della misura di prevenzione
- Art. 14 comma 2-ter consente di ritardare o modulare la rivalutazione della pericolosita' quando sussiste un iato rilevante tra decisione e possibile esecuzione della misura di prevenzione
- In Cassazione il ricorso e' inammissibile se si limita a riproporre le stesse argomentazioni gia' esaminate e motivate dal giudice di merito senza svolgere un ragionato confronto con le specifiche ragioni della decisione impugnata
- La parte che ricorre deve indicare in modo chiaro una violazione di legge o un vizio serio di motivazione; la mera contrarieta' di merito non basta
- La dichiarazione di inammissibilita' comporta di regola condanna alle spese e possibilita' di sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende, salvo prova dell'assenza di colpa del ricorrente
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