Cassazione Penale, Sentenza n. 00489/2026 del 08/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del GIP che ha inflitto la sospensione della patente per anni 2 e mesi 6 in relazione ai reati previsti dall'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992. Il ricorso è articolato in due motivi: (1) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 189, comma 6, per presunta violazione degli artt. 3 e 27 Cost., perché prevede una sanzione accessoria (sospensione patente 1-3 anni) più gravosa rispetto alla disciplina prevista dall'art. 222, comma 2 (fino a 2 anni) in ipotesi di condanna per fattispecie di lesioni colpose ex art. 590-bis/590-ter c.p.; (2) censura del vizio di motivazione e dell'eccesso nel quantum della sospensione (2 anni e 6 mesi), ritenuta immotivatamente superiore al minimo edittale.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Sulla questione costituzionale ha ritenuto la deduzione non rilevante perché la sanzione è stata applicata anche con riferimento al comma 7 dell'art. 189, che prevede una forbice sanzionatoria differente (minimo 1 anno e 6 mesi, massimo 5 anni), elemento omesso dal ricorrente. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per mancato confronto con la motivazione del provvedimento impugnato: il GIP aveva descritto compiutamente la gravità dei fatti (collisione serale, allontanamento senza prestare soccorso) e aveva considerato la recidiva o ulteriore violazione (art. 186, comma 7). La sospensione irrogata è risultata dalla somma delle sanzioni accessorie previste per le plurime violazioni ed è inferiore ai valori medi edittali, perciò non richiedeva motivazione puntuale aggiuntiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
Norma che punisce la fuga dopo incidente e la mancata prestazione di soccorso; prevede sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con diverse forbici edittali, applicabili cumulativamente se comminate per più violazioni
art. 222, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
Richiamata dal ricorrente per confronto delle misure di sospensione; la Corte evidenzia che il raffronto non è decisivo ove siano applicati anche i commi dell'art. 189 con diversa forbice
art. 590-bis e art. 590-ter c.p.
Fattispecie penali richiamate dal ricorrente a titolo di confronto; la Corte non accoglie il parallelismo ai fini della questione costituzionale sollevata
art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
Violazione rilevata come comportamento ulteriore della stessa giornata e valorizzata come elemento aggravante nella determinazione della sanzione accessoria
art. 218, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
Criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni accessorie (entità del danno, gravità della violazione, pericolo da ulteriore circolazione); la Corte ricorda l'onere motivazionale quando la misura supera la media edittale
art. 3 Costituzione
Richiamato nel profilo di legittimità costituzionale (parità di trattamento e ragionevolezza); la Corte lo ritiene non idoneo a fondare la censura alla luce delle altre previsioni applicate
art. 27 Costituzione
Richiamato nel profilo di legittimità costituzionale (finalità della pena); la Corte non ritiene fondata la contestazione in relazione all'art. 189
art. 8, legge n. 689/1981
Norma sulle sanzioni amministrative proprie; la Corte richiama che non è applicabile alle sanzioni amministrative accessorie connesse a sentenza di condanna
art. 81 c.p.
Principio limitativo della cumulazione penale; la Corte osserva che discipline penali tese a limitare pene non si applicano alle sanzioni amministrative accessorie della sentenza di condanna
Massime di principio
- Una questione di incostituzionalità fondata sul confronto tra diverse norme sanzionatorie può essere ritenuta non rilevante se il provvedimento impugnato è stato adottato anche con riferimento a un diverso comma/ratio della norma che prevede una forbice sanzionatoria differente
- Quando il giudice di merito applica sanzioni amministrative accessorie per più violazioni del Codice della Strada, deve determinare la durata complessiva sommando i periodi di sospensione previsti per ciascun illecito
- La motivazione della misura accessoria può essere implicita o succinta se la sospensione si attesta entro la media edittale e non emergono elementi di particolare favore per l'imputato; se la misura supera la media edittale è necessario un esplicito richiamo ai criteri dell'art. 218, comma 2, Cod. strada
- Le norme che disciplinano sanzioni amministrative proprie (es. art. 8 L. 689/1981) o principi limitativi penali (es. art. 81 c.p.) non sono automaticamente applicabili alle sanzioni amministrative accessorie collegate a una sentenza penale
- Comportamenti quali la fuga dopo sinistro e la mancata prestazione di soccorso, nonché recidive o ulteriori violazioni (es. guida in stato di alterazione), costituiscono elementi di valutazione gravante nella commisurazione della sospensione della patente
- Il mancato confronto del motivo di impugnazione con la motivazione del provvedimento impugnato può determinare l'inammissibilità del motivo stesso
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