Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00489/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del GIP che ha inflitto la sospensione della patente per anni 2 e mesi 6 in relazione ai reati previsti dall'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992. Il ricorso è articolato in due motivi: (1) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 189, comma 6, per presunta violazione degli artt. 3 e 27 Cost., perché prevede una sanzione accessoria (sospensione patente 1-3 anni) più gravosa rispetto alla disciplina prevista dall'art. 222, comma 2 (fino a 2 anni) in ipotesi di condanna per fattispecie di lesioni colpose ex art. 590-bis/590-ter c.p.; (2) censura del vizio di motivazione e dell'eccesso nel quantum della sospensione (2 anni e 6 mesi), ritenuta immotivatamente superiore al minimo edittale.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Sulla questione costituzionale ha ritenuto la deduzione non rilevante perché la sanzione è stata applicata anche con riferimento al comma 7 dell'art. 189, che prevede una forbice sanzionatoria differente (minimo 1 anno e 6 mesi, massimo 5 anni), elemento omesso dal ricorrente. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per mancato confronto con la motivazione del provvedimento impugnato: il GIP aveva descritto compiutamente la gravità dei fatti (collisione serale, allontanamento senza prestare soccorso) e aveva considerato la recidiva o ulteriore violazione (art. 186, comma 7). La sospensione irrogata è risultata dalla somma delle sanzioni accessorie previste per le plurime violazioni ed è inferiore ai valori medi edittali, perciò non richiedeva motivazione puntuale aggiuntiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)

    Norma che punisce la fuga dopo incidente e la mancata prestazione di soccorso; prevede sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con diverse forbici edittali, applicabili cumulativamente se comminate per più violazioni

  • art. 222, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)

    Richiamata dal ricorrente per confronto delle misure di sospensione; la Corte evidenzia che il raffronto non è decisivo ove siano applicati anche i commi dell'art. 189 con diversa forbice

  • art. 590-bis e art. 590-ter c.p.

    Fattispecie penali richiamate dal ricorrente a titolo di confronto; la Corte non accoglie il parallelismo ai fini della questione costituzionale sollevata

  • art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)

    Violazione rilevata come comportamento ulteriore della stessa giornata e valorizzata come elemento aggravante nella determinazione della sanzione accessoria

  • art. 218, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)

    Criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni accessorie (entità del danno, gravità della violazione, pericolo da ulteriore circolazione); la Corte ricorda l'onere motivazionale quando la misura supera la media edittale

  • art. 3 Costituzione

    Richiamato nel profilo di legittimità costituzionale (parità di trattamento e ragionevolezza); la Corte lo ritiene non idoneo a fondare la censura alla luce delle altre previsioni applicate

  • art. 27 Costituzione

    Richiamato nel profilo di legittimità costituzionale (finalità della pena); la Corte non ritiene fondata la contestazione in relazione all'art. 189

  • art. 8, legge n. 689/1981

    Norma sulle sanzioni amministrative proprie; la Corte richiama che non è applicabile alle sanzioni amministrative accessorie connesse a sentenza di condanna

  • art. 81 c.p.

    Principio limitativo della cumulazione penale; la Corte osserva che discipline penali tese a limitare pene non si applicano alle sanzioni amministrative accessorie della sentenza di condanna

Massime di principio

  • Una questione di incostituzionalità fondata sul confronto tra diverse norme sanzionatorie può essere ritenuta non rilevante se il provvedimento impugnato è stato adottato anche con riferimento a un diverso comma/ratio della norma che prevede una forbice sanzionatoria differente
  • Quando il giudice di merito applica sanzioni amministrative accessorie per più violazioni del Codice della Strada, deve determinare la durata complessiva sommando i periodi di sospensione previsti per ciascun illecito
  • La motivazione della misura accessoria può essere implicita o succinta se la sospensione si attesta entro la media edittale e non emergono elementi di particolare favore per l'imputato; se la misura supera la media edittale è necessario un esplicito richiamo ai criteri dell'art. 218, comma 2, Cod. strada
  • Le norme che disciplinano sanzioni amministrative proprie (es. art. 8 L. 689/1981) o principi limitativi penali (es. art. 81 c.p.) non sono automaticamente applicabili alle sanzioni amministrative accessorie collegate a una sentenza penale
  • Comportamenti quali la fuga dopo sinistro e la mancata prestazione di soccorso, nonché recidive o ulteriori violazioni (es. guida in stato di alterazione), costituiscono elementi di valutazione gravante nella commisurazione della sospensione della patente
  • Il mancato confronto del motivo di impugnazione con la motivazione del provvedimento impugnato può determinare l'inammissibilità del motivo stesso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.