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direttiva

Direttiva 2000/23

Direttiva 2000/23/CE della Commissione, del 27 aprile 2000, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Normativa europea32000L0023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva proroga di un anno il riconoscimento provvisorio di alcune zone protette dell’Austria, dell’Irlanda e di determinate regioni italiane rispetto al batterio Erwinia amylovora. La misura è giustificata dalla necessità di completare le verifiche sulla distribuzione dell’organismo nocivo e di portare a termine l’azione di eradicazione nelle aree interessate. La direttiva impone agli Stati membri l’adozione delle misure interne necessarie e la comunicazione alla Commissione, ed entra in vigore il giorno della pubblicazione, applicandosi dal 31 marzo 2000.

Proroga fino al 31 marzo 2001 del riconoscimento provvisorio di alcune zone protette dell’Austria, dell’Irlanda e di specifiche regioni italiane per il rischio fitosanitario connesso a Erwinia amylovora.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri destinatari della direttiva e riguarda, in particolare, l’Austria, l’Irlanda e le regioni Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in Italia, limitatamente al regime di riconoscimento provvisorio di "zone protette" ai fini fitosanitari con riferimento a Erwinia amylovora. L’intervento opera nel quadro della direttiva 77/93/CEE sulle misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, modificando la direttiva 92/76/CEE. La proroga ha natura eccezionale e temporanea, con effetto dal 31 marzo 2000 al 31 marzo 2001.

Proroga del riconoscimento provvisorio di zone protette per Erwinia amylovora

La direttiva 2000/23/CE della Commissione interviene nel quadro della disciplina fitosanitaria dell’Unione, modificando la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi. L’obiettivo è prorogare in via eccezionale il riconoscimento provvisorio di alcune zone dell’Austria, dell’Irlanda e di specifiche regioni italiane, in relazione al batterio Erwinia amylovora.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che il riconoscimento provvisorio di tali zone come "zone protette" era destinato a scadere il 31 marzo 2000. Alla luce delle informazioni comunicate da Austria, Irlanda e Italia, nonché dei rilievi emersi nelle missioni svolte dall’Ufficio alimentare e veterinario nel 1999, la Commissione ha ritenuto opportuno concedere una proroga per consentire agli organismi ufficiali nazionali di:

  • completare l’informazione sulla distribuzione di Erwinia amylovora;
  • concludere l’azione di eradicazione dell’organismo nocivo nelle zone interessate.

Ambito territoriale e materiale

La misura riguarda:

  • l’Austria;
  • l’Irlanda;
  • in Italia, le regioni Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

L’ambito materiale è strettamente limitato al regime di protezione fitosanitaria collegato a Erwinia amylovora, nell’alveo della direttiva 77/93/CEE sulle misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Modifica normativa introdotta

L’articolo 1 sostituisce, nella direttiva 92/76/CEE, la data del "31 marzo 2000" con "31 marzo 2001" al primo comma dell’articolo 1. La modifica produce quindi un’estensione temporale di un anno del regime provvisorio di zona protetta per i territori indicati.

Obblighi per gli Stati membri

La direttiva non contiene un complesso regime sostanziale autonomo, ma impone agli Stati membri obblighi tipici di recepimento:

  • adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
  • informare immediatamente la Commissione dell’adozione di tali misure;
  • assicurare che gli atti nazionali rechino un riferimento alla direttiva oppure siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni interne adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

La scelta delle modalità di riferimento alla direttiva è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri.

Entrata in vigore e decorrenza

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttavia, la sua applicazione è espressamente fissata a decorrere dal 31 marzo 2000, data dalla quale opera la proroga del riconoscimento provvisorio fino al 31 marzo 2001.

Considerazioni operative

Per i professionisti, la direttiva ha rilievo soprattutto come atto di proroga temporanea in materia fitosanitaria, con impatto sui territori qualificati come zone protette. La portata dell’intervento è circoscritta e non introduce criteri generali nuovi, ma estende il regime esistente per consentire il completamento delle attività di accertamento ed eradicazione richieste a livello nazionale.

Disposizioni principali

Proroga del riconoscimento provvisorio delle zone protette

L’articolo 1 sostituisce nella direttiva 92/76/CEE la data del "31 marzo 2000" con "31 marzo 2001" al primo comma dell’articolo 1. Ne deriva la proroga, a titolo eccezionale, del riconoscimento provvisorio delle zone protette dell’Austria, dell’Irlanda e delle regioni Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in Italia per quanto concerne Erwinia amylovora.

Obblighi di recepimento e informazione alla Commissione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni nazionali adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e applicazione temporale

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La direttiva si applica a decorrere dal 31 marzo 2000.

Destinatari

L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturasalute delle piantemercato interno

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