Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2000/21

Direttiva 2000/21/CE della Commissione, del 25 aprile 2000, concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32000L0021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2000/21/CE della Commissione individua gli atti legislativi comunitari che consentono l’esenzione di determinate sostanze dagli obblighi di notifica previsti dalla direttiva 67/548/CEE. In particolare, l’allegato I include la disciplina sui prodotti fitosanitari e sui biocidi, limitatamente alle sostanze utilizzate esclusivamente come sostanze attive. La direttiva abroga la precedente direttiva 93/90/CEE e impone agli Stati membri il recepimento entro il 1º aprile 2001.

Elenco degli atti legislativi UE che consentono l’esenzione, per talune sostanze, dagli obblighi di notifica della direttiva 67/548/CEE quando sono già soggette a procedure comunitarie equivalenti di autorizzazione o notifica.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle sostanze identificate nell’elenco di cui all’allegato I che sono utilizzate esclusivamente come sostanze attive: (i) dei prodotti fitosanitari disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE e/o (ii) dei biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE. L’effetto è circoscritto alle procedure di notifica previste dagli articoli 7, 8, 14 e 15 della direttiva 67/548/CEE, dalle quali tali sostanze sono escluse quando ricorrono le condizioni di equivalenza richiamate dall’articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino. La direttiva ha portata generale per gli Stati membri quanto al recepimento, ma il suo contenuto sostanziale riguarda solo le categorie di sostanze e prodotti indicati nell’allegato.

Direttiva 2000/21/CE della Commissione: elenco degli atti legislativi comunitari ai fini dell’esenzione dalla notifica per talune sostanze

La direttiva interviene nel quadro della direttiva 67/548/CEE, che disciplina la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose, e specifica quali atti legislativi comunitari consentono di applicare l’esenzione prevista dall’articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino. La logica seguita dal legislatore è quella di evitare duplicazioni di procedure quando esistono già meccanismi comunitari di notifica o omologazione con requisiti informativi equivalenti.

Finalità e ratio dell’intervento

La Commissione richiama il fatto che alcune sostanze sono escluse dagli obblighi di notifica della direttiva 67/548/CEE quando sono utilizzate esclusivamente per categorie di prodotti soggette a un diverso sistema comunitario di autorizzazione o notificazione. L’elenco deve essere periodicamente riesaminato e, se necessario, rivisto. La direttiva 2000/21/CE realizza quindi una funzione di coordinamento tra regimi settoriali, evitando che la stessa sostanza sia assoggettata a procedure parallele non necessarie.

Ambito sostanziale: sostanze attive di prodotti fitosanitari e biocidi

L’allegato I contiene i due atti legislativi comunitari rilevanti:

  • direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
  • direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi.

Per i prodotti fitosanitari, il considerando (2) precisa che l’inserimento delle sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE costituisce condizione indispensabile per l’autorizzazione all’immissione sul mercato; la menzione dell’allegato serve anche a ricomprendere le sostanze attive che possano essere autorizzate per altri scopi, inclusi ricerca e sviluppo ai sensi dell’articolo 22 della stessa direttiva, così da confinare le procedure autorizzative al solo quadro della direttiva 91/414/CEE.

Per i biocidi, il considerando (3) afferma che le sostanze utilizzate esclusivamente come sostanze attive ai sensi della direttiva 98/8/CE rientrano nell’ambito della deroga e devono essere esonerate anche per ricerca e sviluppo, al fine di limitare le procedure di autorizzazione al solo regime dei biocidi.

Effetto giuridico: esenzione dagli obblighi di notifica della direttiva 67/548/CEE

L’effetto principale è la conferma che, per le sostanze identificate nell’allegato e impiegate esclusivamente come sostanze attive nei settori indicati, non si applicano gli obblighi di notifica previsti dagli articoli 7, 8, 14 e 15 della direttiva 67/548/CEE. La deroga opera solo quando le prescrizioni informative del regime settoriale sono equivalenti a quelle previste dalla direttiva sulle sostanze pericolose.

Abrogazione del precedente elenco

L’articolo 2 abroga la direttiva 93/90/CEE, che costituiva il precedente elenco di sostanze ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE. La nuova direttiva sostituisce dunque integralmente il precedente atto di elencazione.

Recepimento, pubblicità e decorrenza

La direttiva richiede recepimento nazionale:

  • entro il 1º aprile 2001 gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie;
  • gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione;
  • gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

La direttiva è destinata agli Stati membri e, come atto di armonizzazione tecnica, lascia loro un margine limitato nella forma del recepimento, non nel risultato sostanziale, che consiste nell’assicurare l’esenzione dalle procedure di notifica per le sostanze rientranti nell’allegato I.

Disposizioni principali

Elenco degli atti legislativi comunitari rilevanti

L’articolo 1 rinvia all’allegato I, che elenca gli atti legislativi comunitari relativi a categorie di prodotti per le quali esistono procedure comunitarie di notifica o di omologazione e per le quali le informazioni richieste per le sostanze elencate sono equivalenti a quelle previste dalla direttiva 67/548/CEE.

Prodotti fitosanitari

L’allegato I include la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Il considerando (2) chiarisce che le sostanze attive devono essere contemplate anche quando possono essere autorizzate per altri scopi, compresi ricerca e sviluppo ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 91/414/CEE, per limitare le procedure di autorizzazione al solo ambito di tale direttiva.

Biocidi

L’allegato I include la direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi. Il considerando (3) precisa che le sostanze utilizzate esclusivamente come sostanze attive di biocidi rientrano nell’esenzione, anche per scopi di ricerca e sviluppo, al fine di limitare le procedure di autorizzazione al solo campo di applicazione della direttiva 98/8/CE.

Abrogazione della direttiva 93/90/CEE

L’articolo 2 dispone l’abrogazione della direttiva 93/90/CEE, che conteneva l’elenco precedente delle sostanze ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE.

Recepimento e termine di trasposizione

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1º aprile 2001 e informarne immediatamente la Commissione. Il paragrafo 2 impone che, in occasione dell’adozione, le disposizioni nazionali rechino un riferimento alla direttiva o siano corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Destinatari

L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiesostanze pericolosechimicaprodotti fitosanitaribiocidimercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.