Cassazione Penale, Ordinanza n. 24553/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile di ricettazione. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 648 e 712 c.p., sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere ricondotto alla contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza e non al delitto di ricettazione. Il secondo motivo denunciava falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157 e 161 c.p., invocando la prescrizione del reato ex art. 712 c.p.; la censura presupponeva quindi la diversa qualificazione giuridica del fatto come contravvenzione. La Corte di cassazione rileva però che i giudici di merito avevano già qualificato il fatto come ricettazione, ritenendo provato il dolo richiesto da tale delitto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché fondato su un'impostazione interpretativa incompatibile con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, oltre che con la motivazione della sentenza impugnata che aveva accertato il dolo della ricettazione. Ha dichiarato manifestamente infondato anche il secondo motivo, poiché la deduzione di prescrizione ex art. 712 c.p. era inconferente una volta che il fatto fosse stato correttamente qualificato come ricettazione ex art. 648 c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
norma correttamente applicata per qualificare il fatto come ricettazione, in presenza di dolo comprovato
art. 712 c.p.
invocato dal ricorrente per sostenere la diversa qualificazione del fatto e la conseguente prescrizione, ma ritenuto inconferente
art. 157 c.p.
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione, ma la doglianza è stata respinta perché riferita a una fattispecie non ritenuta corretta
art. 161 c.p.
richiamato dal ricorrente in tema di effetti/interruzione della prescrizione, ma senza incidenza una volta esclusa la qualificazione ex art. 712 c.p.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito ha correttamente qualificato il fatto come ricettazione, il ricorso che pretenda di ricondurre la condotta alla diversa fattispecie di cui all'art. 712 c.p. è infondato se non si confronta con l'accertamento del dolo specifico richiesto dall'art. 648 c.p.
- La deduzione di prescrizione va valutata in relazione al reato effettivamente ritenuto sussistente dal giudice di merito: se la qualificazione corretta è quella del delitto di ricettazione, è inconferente invocare la prescrizione della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza.
- In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che si fondi su una lettura delle norme penali incompatibile con il testo normativo e con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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