Sentenza n. 1443/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.5564/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto a euro 500,00 mediante assegnazione della Carta del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5564/2024, notificata e munita dell'attestazione di passaggio in giudicato. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, chiedendo l'ordine di corresponsione di euro 500,00, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e poi depositata in copia informatica, si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta del docente ai sensi della legge n. 107/2015, senza indicare il giudice amministrativo adito né gli estremi della sentenza del giudice ordinario da eseguire. È stata inoltre esaminata la questione dell'applicabilità dell'art. 73, comma 3, c.p.a., della possibilità di considerare la procura incorporata nel ricorso telematico, della sanabilità del vizio e dell'errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una procura speciale idonea. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura debba individuare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare il giudizio. La procura generica contenuta in un foglio analogico separato non può beneficiare dell'eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso cartaceo, né dell'equiparazione prevista dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, quando il ricorso è nativo digitale e la procura è successivamente acquisita come copia informatica. La mera allegazione telematica della procura non dimostra né la specifica consapevolezza della parte circa l'atto oggetto del mandato né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, al ricorso. Ha escluso la sanabilità del vizio mediante il combinato disposto degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale è requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Ha escluso anche l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., rilevando che la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo e che già esistevano indirizzi interpretativi idonei a orientare prudentemente la condotta processuale. Quanto all'art. 73, comma 3, c.p.a., ha ritenuto non necessario uno specifico avviso poiché il difensore del ricorrente non era presente alla camera di consiglio, con conseguente rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura che abilita il difensore a sottoscrivere il ricorso amministrativo deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare oggetto, parti, autorità adita e controversia.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica consente di considerare telematicamente apposta in calce la procura su foglio separato, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la controversia quando non vi sia una congiunzione materiale con un ricorso cartaceo.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di sanare la mancanza della procura speciale quando essa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione della procura non è applicabile per sanare la mancanza del requisito della procura speciale al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando erano disponibili orientamenti interpretativi e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'avviso sulla questione rilevata d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è imposto quando il difensore non presenzia all'udienza o alla camera di consiglio, rinunciando implicitamente al contraddittorio.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora era stata richiesta dal ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del giudicato da eseguire.
art. 22 c.p.a.
Il processo amministrativo prevede, in via generale, il necessario patrocinio mediante difesa tecnica.
art. 23 c.p.a.
La disciplina della difesa tecnica conferma la necessità di una procura idonea per l'esercizio dello ius postulandi, salvo le limitate eccezioni previste dalla legge.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. deve individuare in modo sufficiente l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una procura separata e genericamente riferita a una determinata materia non è idonea se non consente di identificare lo specifico giudizio.
- La procura redatta su supporto analogico separato e depositata come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non è automaticamente equiparabile a una procura apposta in calce al ricorso: la trasmissione telematica congiunta non supplisce alla mancanza degli elementi identificativi della controversia.
- La procura speciale deve preesistere al ricorso o essere almeno coeva alla sua elaborazione; non è sufficiente che sia formata prima della notificazione o del deposito del ricorso.
- La mancanza o genericità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante il potere di rinnovazione previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39, comma 1, c.p.a.
- L'errore scusabile non è concedibile quando la parte disponeva di parametri interpretativi già esistenti per adottare una condotta processuale prudente, anche se la giurisprudenza presentava orientamenti non uniformi.
- Quando il difensore non compare all'udienza o alla camera di consiglio, l'omessa partecipazione comporta rinuncia implicita al contraddittorio e non impone al giudice di concedere il termine previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per una questione rilevata d'ufficio durante la trattazione.
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