Cassazione Civile, Ordinanza n. 06083/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare promossa su un compendio appartenente a due debitori, costituito da un palazzo storico e da terreni, dopo la notifica di distinti atti di precetto da parte di due creditori. Le procedure furono riunite e i beni vennero venduti in lotto unico, con aggiudicazione a una società terza. I debitori contestarono l'aggiudicazione prima con reclamo ex art. 591-ter c.p.c., deducendo irregolarità nella vendita delegata per violazione della sequenza tra vendita senza incanto e vendita con incanto e per mancata valutazione della possibilità di ottenere un prezzo maggiore; tale reclamo fu dichiarato inammissibile. Essi proposero poi opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il decreto di trasferimento, sostenendone la nullità riflessa per i vizi della procedura di vendita già denunciati. Il Tribunale rigettò l'opposizione ritenendola ammissibile ma infondata, perché i debitori non avevano dimostrato un concreto pregiudizio derivante dalle irregolarità procedimentali. In cassazione i debitori dedussero: 1) violazione delle norme sulla vendita immobiliare delegata, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente ridotto la doglianza alla mancata celebrazione della fase di vendita con incanto; 2) omesso esame e violazione di legge, per avere il Tribunale escluso che fosse stata allegata la lesione dell'interesse a ottenere il prezzo più alto; 3) violazione dell'art. 572, comma 3, c.p.c., per avere ritenuto legittima l'aggiudicazione senza una preventiva verifica della possibilità di ricavare un prezzo superiore. La creditrice fondiaria, con ricorso incidentale condizionato, sostenne invece l'inammissibilità dell'opposizione, perché i debitori avrebbero dovuto impugnare tempestivamente l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dell'8 settembre 2016, che aveva fissato nuove condizioni di vendita con ribasso del prezzo, e non potevano far valere vizi derivati contro il successivo decreto di trasferimento. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso principale quanto ai primi due motivi, inammissibile il terzo, ma ha accolto il ricorso incidentale condizionato: ha qualificato l'ordinanza dell'8 settembre 2016 come provvedimento autonomamente opponibile ex art. 617 c.p.c., non mero atto interno reclamabile ex art. 591-ter c.p.c.; poiché tale ordinanza non era stata tempestivamente impugnata, i vizi anteriori della sequenza di vendita risultavano consolidati e non potevano essere riproposti contro il decreto di trasferimento. La Corte ha quindi cassato la sentenza di merito e ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale condizionato della creditrice fondiaria, assorbendo gli altri motivi del ricorso incidentale e i primi due motivi del ricorso principale; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso principale. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Brescia e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta dai debitori contro il decreto di trasferimento. Ha inoltre condannato i debitori al pagamento delle spese nei confronti delle controparti costituite, con compensazione integrale solo per taluni rapporti processuali e nessuna pronuncia sulle spese verso gli intimati rimasti indenni.
Norme richiamate
art. 569, comma 3, c.p.c.
Richiamato come norma che disciplina le modalità di fissazione e svolgimento della vendita immobiliare; la sua violazione può essere fatta valere solo se il vizio ha inciso sul procedimento in modo rilevante, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto decisiva la mancata tempestiva impugnazione dell'ordinanza che aveva modificato le condizioni di vendita.
art. 572, comma 3, c.p.c.
La Corte afferma che la valutazione sulla possibilità di ricavare un prezzo superiore con una nuova vendita è stata, nella specie, correttamente superata per la specialità della vendita giudiziaria; il debitore può contestare la regolarità della vendita anche senza dimostrare che un nuovo esperimento avrebbe probabilmente dato un prezzo maggiore.
art. 576 c.p.c.
Richiamato nel quadro della disciplina della vendita forzata e della sequenza procedimentale oggetto di doglianza.
art. 591 c.p.c.
È la norma sulla vendita forzata delegata e sulle condizioni di vendita; il provvedimento dell'8 settembre 2016 è stato qualificato come ordinanza ex art. 591 c.p.c. che modifica le condizioni di vendita.
art. 591-bis c.p.c.
Citato nel ricorso incidentale per sostenere la disciplina della delega delle operazioni di vendita e del riparto dei rimedi impugnatori.
art. 591-ter c.p.c.
La Corte precisa che il rimedio del reclamo ex art. 591-ter riguarda gli atti del professionista delegato o i decreti del giudice dell'esecuzione che rientrano nella fase delegata; non si applica al provvedimento che, modificando in modo nuovo le condizioni di vendita, deve essere impugnato con opposizione ex art. 617 c.p.c.
art. 617 c.p.c.
È il rimedio corretto per impugnare il provvedimento del giudice dell'esecuzione che stabilisce nuove condizioni di vendita; l'omessa tempestiva opposizione determina il consolidamento e l'inoppugnabilità dei vizi derivati, precludendo la successiva contestazione del decreto di trasferimento.
art. 669-terdecies c.p.c.
Richiamato con riferimento al reclamo contro l'ordinanza resa sul reclamo ex art. 591-ter c.p.c., ma non decisivo ai fini dell'esito finale.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale sui motivi di ricorso per cassazione, richiamata per la deduzione dei vizi di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Richiamato per affermare che la parte ricorrente incidentale aveva correttamente prodotto e localizzato il provvedimento dell'8 settembre 2016, consentendo alla Corte l'esame diretto del fatto processuale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Citato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
Massime di principio
- Nell'esecuzione immobiliare delegata, il debitore che intenda far valere vizi della vendita deve individuare il corretto rimedio impugnatorio in relazione alla natura dell'atto: gli atti del professionista delegato o i decreti del giudice incidentali alla delega seguono la disciplina speciale del reclamo, mentre i provvedimenti del giudice che incidono autonomamente sulle condizioni di vendita sono opponibili ex art. 617 c.p.c.
- Se, nel corso della procedura esecutiva, interviene un provvedimento del giudice dell'esecuzione che modifica in modo nuovo le condizioni di vendita, l'omessa tempestiva opposizione a tale provvedimento preclude la successiva contestazione, in via derivata, degli atti successivi, incluso il decreto di trasferimento.
- La contestazione della regolarità della vendita giudiziaria non richiede, per il debitore, la dimostrazione della concreta probabilità di un prezzo maggiore in un nuovo esperimento di vendita, poiché la trasparenza e la regolarità del procedimento costituiscono valori autonomi tutelati dall'ordinamento dell'esecuzione forzata.
- La violazione delle regole processuali non è, in generale, deducibile in astratto: occorre allegare un pregiudizio concreto; tuttavia, nelle vendite forzate immobiliari, la specialità della disciplina può derogare a tale principio quando siano lese le regole legali che garantiscono trasparenza e corretto svolgimento della gara.
- Quando una parte censura il decreto di trasferimento per vizi riflessi della procedura di vendita, deve prima verificare se tali vizi si siano già consolidati per mancata impugnazione dell'atto che li ha determinati o resi stabili, perché il decreto finale non riapre il termine per contestare atti ormai autonomamente definitivi.
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