Cassazione Penale, Sentenza n. 13989/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano: 1) che i fatti relativi al ciclomotore (capo A) configurassero al massimo un tentativo di riciclaggio e non il reato consumato, poiché la vendita dei pezzi non si era ancora verificata; 2) la sussistenza del reato di ricettazione, sostenendo che si trattasse di una condotta di favoreggiamento verso familiari e/o attività privata del solo ambiente familiare/garage; 3) l'illegittimità della multa di euro 5.000 inflitta per riciclaggio, in quanto superiore al minimo edittale vigente al momento del fatto (2010).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati: ha confermato la responsabilità per riciclaggio e ricettazione e la pena detentiva (reclusione di anni 2 per ciascuno), rilevando che gli imputati avevano già compiuto operazioni idonee a occultare l'origine del mezzo (sezionamento con asportazione del telaio) e che la flagranza e il ritrovamento di beni analoghi nei due garage comprovavano l'agire in combutta. Il terzo motivo è stato invece accolto: la multa di euro 5.000 è stata considerata illegale rispetto al minimo edittale vigente nel 2010 (pari a euro 1.032), per cui la sentenza è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per il nuovo calcolo. Le restanti parti della sentenza (responsabilità e pena detentiva) sono state dichiarate irrevocabili.
Norme richiamate
reato di riciclaggio
La Corte ha ritenuto che le operazioni compiute (sezionamento della parte contenente il numero di telaio e tentativo di occultamento) fossero definitivamente idonee a impedire l'identificazione della provenienza illecita, configurando il reato consumato e non mero tentativo
reato di ricettazione
Dalla flagranza, dal ritrovamento di beni analoghi in entrambi i garage e dalla complicità negli interventi è stata ricavata la responsabilità per ricettazione, escludendo che si trattasse di un semplice favoreggiamento verso terzi legati da parentela
pena pecuniaria (minimo edittale)
La Corte ha rilevato che la sanzione pecuniaria applicata (euro 5.000) era superiore al minimo edittale previsto al tempo del fatto (2010: euro 1.032) e perciò illegale, imponendo l'annullamento parziale e il rinvio per ricalcolo
Massime di principio
- La semplice ipotesi che la commercializzazione non si sia ancora verificata non esclude il reato di riciclaggio se sono state compiute operazioni definitive idonee ad occultare l'origine del bene (es. asportazione del telaio identificativo).
- La presenza di parentela o il luogo "domestico" (garage di famiglia) non impedisce di qualificare la condotta come ricettazione se emergono elementi di complicità, flagranza e ritrovamento di beni analoghi che indicano gestione in comune dell'attività illecita.
- La qualificazione del fatto (tentativo vs consumazione) dipende dalla concreta idoneità delle azioni compiute a rendere irreversibile l'occultamento dell'origine del bene; la prova della consapevolezza degli imputati (es. tentativi di occultamento) rafforza la consumazione.
- Le sanzioni pecuniarie devono essere commisurate in base alla normativa vigente al momento del fatto: somme applicate in contrasto con il minimo edittale allora previsto sono illegali e soggette ad annullamento con rinvio per nuovo calcolo.
- In sede di cassazione, i profili di merito che richiedono valutazioni di fatto e riequilibrio della pena vengono spesso rimessi al giudice di rinvio; invece, vizi di diritto o di illegittimità della determinazione della pena pecuniaria possono essere annullati anche autonomamente.
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