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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10959/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento con cui le era stato richiesto il versamento di euro 17.667,60 per Irap, Ires e Iva. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata confermata. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, tutti incentrati soprattutto su vizi processuali e probatori relativi alla notifica e alla prova della cartella e del titolo esecutivo, alla mancata chiamata dell'ente impositore, alla dedotta inesistenza o invalidità della notifica, alla regolarità e conformità delle copie documentali prodotte dall'agente della riscossione, nonché alla loro producibilità in appello. La Corte richiama però lo jus superveniens dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 e il principio delle Sezioni Unite sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo solo al ricorrere di un interesse ad agire qualificato e dimostrato, interesse che nel caso concreto non risulta provato dalla società.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo di primo grado. Ha ritenuto applicabile la disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo e ha rilevato che la società non ha dimostrato il presupposto dell'interesse ad agire richiesto per l'impugnazione diretta del ruolo/cartella invalidamente notificati. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate per la sopravvenienza normativa e il recente arresto delle Sezioni Unite; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti, ma la Corte decide la controversia sulla base dello jus superveniens e del difetto di interesse ad agire.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le censure, in relazione al divieto di pronunciare su fatti non allegati o contestati; la Corte ribadisce che il giudice può qualificare giuridicamente i fatti, ma non fondare la decisione su fatti non introdotti dalle parti.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in più motivi sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte, in concreto, afferma che la dimostrazione dell'interesse ad agire incombe su chi impugna il ruolo/cartella secondo la disciplina sopravvenuta.

  • art. 39 l. n. 112 del 1999

    Richiamato nel primo motivo sulla mancata chiamata in causa dell'ente impositore.

  • art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato in relazione alla notifica degli atti fiscali e alla prova della notificazione.

  • art. 60 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato insieme alle norme sulla notificazione della cartella e del titolo nel procedimento di riscossione.

  • art. 148 c.p.c.

    Invocato per contestare l'indicazione del soggetto notificatore e la regolarità della relata.

  • art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000

    Richiamato per censurare la conformità all'originale delle copie prodotte.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato sulla produzione documentale nel processo tributario.

  • artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati sulla produzione di documenti in appello nel contenzioso tributario.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione ai poteri istruttori e alla produzione documentale nel processo tributario.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    L'estratto di ruolo non è impugnabile

    Norma sopravvenuta applicabile ai processi pendenti; limita l'azione diretta contro ruolo e cartella invalidamente notificata ai soli casi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio qualificato. La Corte la applica al caso concreto e la usa per dichiarare l'inammissibilità originaria del ricorso.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021 conv. in l. n. 215 del 2021

    Introduce il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 ed è ritenuto applicabile ai giudizi pendenti.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato per distinguere gli atti impugnabili nel processo tributario; il ruolo è atto impugnabile, mentre l'estratto di ruolo è mero elaborato informatico.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    Fondamento del principio iura novit curia: il giudice può qualificare diversamente fatti e azione, purché non introduca fatti nuovi non allegati.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per la possibilità di depositare documentazione anche in cassazione ai fini della prova dell'interesse ad agire sopravvenuto.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso e nelle questioni di legittimità costituzionale riferite alla nuova disciplina, ritenute infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nei motivi e nella valutazione della disciplina dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 101 Cost.

    Richiamato nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale affrontate dalle Sezioni Unite.

  • art. 104 Cost.

    Richiamato nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale affrontate dalle Sezioni Unite.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale affrontate dalle Sezioni Unite.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato con riferimento all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU, nel quadro delle questioni di legittimità costituzionale ritenute infondate.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale, ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato nel contesto delle questioni di legittimità costituzionale, ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999

    Richiamato per estendere il meccanismo di riscossione mediante ruolo anche ai crediti contributivi e previdenziali.

  • art. 18 d.lgs. n. 46 del 1999

    Richiamato per la riscossione dei crediti contributivi e previdenziali mediante ruolo.

  • art. 27 l. n. 689 del 1981

    Richiamato per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo le norme sulle imposte dirette.

  • art. 206 d.lgs. n. 285 del 1992

    Richiamato in relazione alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    È uno dei casi in cui la nuova disciplina consente l'impugnazione diretta del ruolo/cartella per il pregiudizio alla partecipazione a una procedura di appalto.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato tra i casi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio qualificato, legittimando l'azione diretta.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo, quale mero elaborato informatico, non è di per sé l'atto impositivo o esattivo impugnabile; l'impugnazione deve investire il ruolo o la cartella/atto sottostante, nei limiti consentiti dall'ordinamento.
  • La disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 si applica ai processi pendenti perché incide sulla condizione dell'azione, cioè sull'interesse ad agire, che può essere valutato fino alla decisione.
  • Chi impugna direttamente ruolo o cartella deducendone l'omessa o invalida notificazione deve dimostrare uno specifico e concreto pregiudizio tra quelli tipizzati dalla legge; in mancanza, l'azione è improponibile/inammissibile.
  • Nel processo tributario il giudice può riqualificare giuridicamente la domanda secondo i fatti allegati, ma non può fondare la decisione su fatti non dedotti o non contestati dalle parti.
  • La prova dell'interesse ad agire e dei presupposti dell'impugnazione diretta del ruolo/cartella grava sul contribuente che agisce in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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