Ordinanza n. 111/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di rigetto della domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato, pratica P--OMISSIS- notificato il 07.06.2025; - di ogni altro atto e provvedimento ivi richiamato e comunque presupposto o consequenziale, collegato e connesso e non altrimenti noto al ricorrente, anche di carattere istruttorio incidente sul decreto impugnato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 28\4\2026: - del decreto di rigetto assunto dallo Sportello Unico Immigrazione di Reggio Calabria il 11.03.2026, notificato l’11.03.2026, con il quale è stata nuovamente respinta, a seguito del riesame ordinato dal T.A.R. Reggio Calabria con ordinanza n. 164/2025, la domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato, pratica -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, rinnovato a seguito di riesame, del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato e, con motivi aggiunti, il successivo decreto di rigetto adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Reggio Calabria in esito al riesame disposto dal TAR. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito. È stata proposta domanda cautelare incidentale anche avverso il provvedimento impugnato con motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR non decide nel merito i motivi di ricorso e non formula una valutazione conclusiva sulla legittimità dei dinieghi. Ritiene che le questioni richiedano l’approfondimento della fase di merito e che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. L’udienza di merito è fissata al 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
Le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, senza una decisione cautelare definitiva sui motivi dedotti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte con un ricorso cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può tutelare adeguatamente le esigenze cautelari fissando l’udienza per la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire la domanda cautelare mediante una sospensione dell’atto.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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