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Ordinanza

Ordinanza n. 111/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di rigetto della domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato, pratica P--OMISSIS- notificato il 07.06.2025; - di ogni altro atto e provvedimento ivi richiamato e comunque presupposto o consequenziale, collegato e connesso e non altrimenti noto al ricorrente, anche di carattere istruttorio incidente sul decreto impugnato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 28\4\2026: - del decreto di rigetto assunto dallo Sportello Unico Immigrazione di Reggio Calabria il 11.03.2026, notificato l’11.03.2026, con il quale è stata nuovamente respinta, a seguito del riesame ordinato dal T.A.R. Reggio Calabria con ordinanza n. 164/2025, la domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato, pratica -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202500449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, rinnovato a seguito di riesame, del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato e, con motivi aggiunti, il successivo decreto di rigetto adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Reggio Calabria in esito al riesame disposto dal TAR. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito. È stata proposta domanda cautelare incidentale anche avverso il provvedimento impugnato con motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR non decide nel merito i motivi di ricorso e non formula una valutazione conclusiva sulla legittimità dei dinieghi. Ritiene che le questioni richiedano l’approfondimento della fase di merito e che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. L’udienza di merito è fissata al 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, senza una decisione cautelare definitiva sui motivi dedotti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte con un ricorso cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può tutelare adeguatamente le esigenze cautelari fissando l’udienza per la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire la domanda cautelare mediante una sospensione dell’atto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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