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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 6006 - Comm. Trib. Prov. Milano

IVA - Credito Iva - Diritto al rimborso - Richiesta tramite compilazione nella dichiarazione annuale IVA - Termine biennale di decadenza - Inapplicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il termine entro il quale il contribuente poteva esercitare il diritto al rimborso del credito IVA. Il contribuente aveva indicato nella dichiarazione annuale IVA, nel quadro VX, l’importo richiesto a rimborso, ma non aveva contestualmente presentato il Modello VR. Occorreva stabilire se tale indicazione fosse sufficiente a manifestare la volontà di ottenere il rimborso e se la successiva istanza fosse soggetta al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, oppure al termine ordinario decennale di prescrizione.

La decisione

La sentenza ha ritenuto sufficiente l’indicazione dell’importo chiesto a rimborso nel quadro VX della dichiarazione annuale IVA, poiché essa manifesta in modo chiaro la volontà del contribuente di ottenere il rimborso. La mancata presentazione del Modello VR non determina quindi la decadenza dal diritto e la successiva istanza non è soggetta al termine biennale previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. Si applica invece il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 del Codice Civile. L’esito è favorevole al contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992

    termine biennale di decadenza

    Il termine biennale per proporre l’istanza di rimborso non si applica quando la volontà di ottenere il rimborso è già stata validamente manifestata nella dichiarazione annuale IVA mediante l’indicazione dell’importo nel quadro VX.

  • Art. 2946 del Codice Civile

    termine decennale di prescrizione

    Quando il diritto al rimborso è stato fatto valere nella dichiarazione annuale, la successiva richiesta può essere presentata entro il termine ordinario decennale di prescrizione.

  • Modello VX della dichiarazione annuale IVA

    importo chiesto a rimborso

    L’indicazione dell’importo nel quadro VX costituisce una manifestazione di volontà sufficiente a richiedere il rimborso, anche senza la contestuale presentazione del Modello VR.

  • Cass. n. 7684/2012 e Cass. n. 7685/2012

    I precedenti confermano che l’indicazione del credito IVA da rimborsare nella dichiarazione annuale è idonea a impedire la decadenza biennale e consente l’applicazione della prescrizione decennale.

Massime di principio

  • L’indicazione chiara del credito chiesto a rimborso nella dichiarazione fiscale può costituire una valida manifestazione della volontà del contribuente, anche se manca un ulteriore modello o adempimento formale.
  • Quando la dichiarazione annuale contiene già una richiesta di rimborso, la successiva formalizzazione amministrativa non dovrebbe essere trattata come una nuova richiesta soggetta al termine decadenziale biennale.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra mancata presentazione originaria della richiesta e successivo completamento di una richiesta già manifestata nella dichiarazione.
  • La tutela non è automatica: l’indicazione nella dichiarazione deve essere chiara, riferita a un importo determinato o determinabile e conforme ai requisiti previsti dalla disciplina IVA.
  • Il termine decennale riguarda la prescrizione del diritto già validamente esercitato e non elimina eventuali ulteriori verifiche dell’Amministrazione sulla spettanza, liquidità o rimborsabilità del credito.

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