Sentenza n. 7677/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro - n. 197/2025, depositata in data 4.02.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 2980/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro - n. 197/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di 2.000 euro sulla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro - n. 197/2025, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. Ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia nonostante la sua definitività e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto l'ordine di ottemperanza, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l'inadempimento né allegare l'avvenuto pagamento o fornire giustificazioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione al Ministero, la definitività del titolo giudiziale e la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e il passaggio in giudicato della pronuncia. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua comunicazione amministrativa, assicurando l'accredito e il pagamento delle somme riconosciute. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore generale competente dell'Amministrazione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e previa richiesta della ricorrente. Ha invece respinto, allo stato, la domanda di astreinte, ritenendo non ancora sussistenti i presupposti e lasciando impregiudicata la possibilità di provvedervi in caso di persistente inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione della criticità rappresentata dall'inerzia amministrativa reiterata in controversie analoghe. Ha condannato il Ministero al pagamento di 800 euro per spese di giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza territoriale del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta allo stato, con riserva di eventuale successiva valutazione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso consente, nel caso concreto, di rilevare l'inottemperanza.
art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.
Richiamato quale disposizione che individua tra gli oggetti della pronuncia giurisdizionale la determinazione delle modalità di esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è volto a far conseguire al ricorrente vittorioso l'utilità concreta riconosciuta da una pronuncia giurisdizionale definitiva e illegittimamente negata dall'amministrazione mediante un comportamento omissivo.
- L'amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di opportunità, difficoltà pratica o difficoltà economico-finanziaria; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'esecuzione, ma soltanto, eventualmente, sulle modalità concrete di adempimento.
- L'inerzia dell'amministrazione, protrattasi dopo il passaggio in giudicato della pronuncia e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, integra inottemperanza quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento né fornisca una giustificazione dell'omissione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare, previa richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere negata allo stato quando il giudice ritenga che i relativi presupposti non siano ancora attuali, salva una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza.
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