Sentenza n. 90/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 89/2024, depositata e resa pubblica il 25.01.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3625/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 02.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva ordinato l'accredito della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 89/2024, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per l'importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 aprile 2024, ma, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale, salvo il pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Cagliari, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro, attivando in favore della ricorrente la Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: l'Adunanza plenaria n. 15/2014 ha riconosciuto l'ammissibilità astratta della penalità nei confronti dell'Amministrazione, ma ha individuato, oltre alla manifesta iniquità, il limite delle altre ragioni ostative. Nel caso concreto, tali ragioni sono state ravvisate nella complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, nel coinvolgimento di più strutture e soggetti, nell'eccezionale mole del contenzioso seriale e nella natura non essenziale del beneficio, avente funzione di incentivo alla formazione e non di sostentamento. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative, valutate concretamente dal giudice.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di attivare gli strumenti esecutivi e, nel giudizio amministrativo, l'azione di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Individua il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all'Amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni statali per ordinare l'adempimento del comando giudiziale.
- Quando l'Amministrazione permane inadempiente rispetto a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, con decorrenza dell'intervento sostitutivo dalla richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando sussistano concrete ragioni ostative, comprese la complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture e l'eccezionale serialità del contenzioso.
- La modestia dell'importo e la natura meramente eventuale e facoltativa di un beneficio, non destinato al sostentamento del lavoratore, possono concorrere a escludere l'applicazione dell'astreinte nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.
- In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, l'esecuzione del giudicato può avvenire mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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