Sentenza del 20/09/2018 n. 896 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
TARI - Esenzione riconosciuta al produttore di rifiuti speciali che provvede direttamente al loro smaltimento - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'ufficio sosteneva che la TARI fosse dovuta perché i regolamenti comunali equiparavano determinati rifiuti speciali ai rifiuti urbani e perché il servizio pubblico risultava istituito ed erogato. La contribuente contestava invece che, nell'anno e nell'area interessati, il Comune avesse effettivamente prestato un servizio di raccolta dei rifiuti speciali. Deduceva inoltre che i rifiuti prodotti erano imballaggi terziari, non assimilabili agli urbani, e che erano stati smaltiti direttamente tramite imprese specializzate, come comprovato dalla documentazione prodotta.
La decisione
L'appello dell'ufficio è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata. È rimasto quindi annullato, limitatamente al rilievo n. 3, l'avviso di accertamento TARI 2014. Il giudice ha riconosciuto l'esenzione perché la contribuente aveva dimostrato sia lo smaltimento diretto dei rifiuti speciali sia la comunicazione all'ente delle aree interessate e della tipologia dei rifiuti. È stata inoltre ritenuta decisiva la natura di imballaggi terziari e la quantità superiore a 5 kg per mq annui, elementi incompatibili con l'assimilazione ai rifiuti urbani. L'ufficio è stato condannato al rimborso delle spese del grado, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, nonché delle spese del doppio grado di giudizio.
Norme richiamate
Art. 62 del D.Lgs. 507/1993
Il produttore di rifiuti speciali può beneficiare dell'esenzione quando provvede direttamente al loro smaltimento, purché non sia attivo un pari servizio pubblico e siano comunicate idonee informazioni sulle aree e sulla tipologia dei rifiuti.
La norma è stata interpretata nel senso che la tassazione non opera sulle superfici in cui sono prodotti rifiuti speciali autonomamente smaltiti, quando il Comune non abbia concretamente attivato e svolto un servizio equivalente e il contribuente abbia fornito una documentazione idonea.
Regolamenti comunali in materia di TARI e assimilazione dei rifiuti
La mera previsione regolamentare o cartolare equiparazione tra rifiuti speciali e rifiuti urbani non dimostra, da sola, che nell'anno e nel sito interessati sia stato effettivamente erogato un servizio pubblico di raccolta. Inoltre, la natura e la quantità dei rifiuti possono escludere l'assimilazione.
Massime di principio
- L'esenzione o esclusione dalla TARI per le superfici che producono rifiuti speciali richiede normalmente la prova concreta dello smaltimento autonomo tramite soggetti autorizzati.
- Il contribuente deve documentare con precisione le aree produttive, la tipologia e la quantità dei rifiuti, oltre a comunicare tali elementi all'ente impositore secondo le modalità applicabili.
- La sola istituzione del servizio pubblico o l'assimilazione prevista da un regolamento non è sufficiente: l'ente deve dimostrare che un servizio effettivo e pertinente fosse concretamente attivo nell'area e nel periodo contestati.
- La natura dei rifiuti, in particolare degli imballaggi terziari, e quantità rilevanti possono impedire l'assimilazione ai rifiuti urbani e rendere incompatibile l'applicazione della TARI sulle relative superfici.
- La documentazione di conferimento e smaltimento deve essere coerente con le superfici dichiarate, con i quantitativi prodotti e con il periodo d'imposta; in assenza di prova adeguata, l'esenzione può essere negata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 set 2018Sentenza del 20/09/2018 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 20 set 2018Sentenza del 20/09/2018 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 20 set 2018Sentenza del 20/09/2018 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 20 set 2018Sentenza del 20/09/2018 n. 85 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 20 set 2018Sentenza del 20/09/2018 n. 610 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 20 set 2018Sentenza del 20/09/2018 n. 611 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →